A proposito di “Congiunti”

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A proposito di “Congiunti”

Elaborare un concetto giuridico di "congiunto" non è facile, considerato come questa parola, nella relativa accezione tecnica, sia davvero difficile - anche se, come si sta per vedere, non impossibile - da rintracciare in testi normativi "collaudati" (come per esempio i nostri codici).
Non resta che ricorrere al canone di interpretazione di cui all'art.12 delle c.d. Preleggi (disposizioni sulla legge in generale, che precedono il codice civile), secondo il quale occorre farsi guidare dal "significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore".
Se allora ci muniamo di un buon dizionario etimologico e ci poniamo alla ricerca della radice della parola congiunto, viene fuori che "congiungere" è la somma delle parole latine "cum + jungere", e dunque "legare insieme"; donde "congiunto", ovvero "unito ad alcuno per ragioni di parentado". La parola fa dunque riferimento ad un legame stabile, tutt'altro che occasionale.
Fatta questa premessa, e venendo al "tecnico", all'art.307 del codice penale - che punisce il reato di assistenza ai partecipi di cospirazione o banda armata - agli ultimi due comma si afferma che non è punibile chi commette questo reato in favore di un "prossimo congiunto", chiarendo poi che agli effetti della legge penale, per prossimi congiunti si intendono gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti, mentre non vi si comprendono gli affini allorché sia morto il coniuge (che fa nascere l'affinità) e non vi sia prole.
E poiché tanto le norme penali quanto quelle eccezionali (come quelle del noto DPCM) non sono suscettibili di interpretazione analogica (art.14 delle Preleggi), sembra di poter ragionevolmente affermare che si considerano necessari i soli "spostamenti per incontrare congiunti", e dunque persone che sono legate da un "titolo stabile" di parentela, come conferma anche il fatto che - dal punto di vista dell'"intenzione del legislatore" - i movimenti delle persone sono autorizzati secondo un criterio restrittivo, non già ampliativo.
A questo punto qualcuno dirà: il DPCM dice "congiunti", non già "prossimi congiunti"...
Sposta?
Poche Regole chiare ci salveranno tutti.

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