Nello stalking di vicinato vittima sempre «credibile»

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Nello stalking di vicinato vittima sempre «credibile»

Atti persecutori in condominio: la Cassazione ha ormai definito i contorni dello stalking tra vicini, soprattutto sulla credibilità di chi ha fatto querela, accreditandola di fatto quando non si possano ravvisare «intenti calunniatori o contrasti economici».

La sentenza 26878/2016 ha riconosciuto la fattispecie del reato di cui all’articolo 612 bis del Codice penale nella condotta del condominio che rappresenti elementi concreti tali da esasperare il vicino di casa , inducendolo ad assumere terapie tranquillanti , ad assentarsi dal luogo di lavoro ed a creare nel medesimo uno stato di ansia che gli renda la vita impossibile. In particolare la Suprema Corte ritiene che questa condotta sia penalmente rilevante e che l’intento della parte lesa che ha denunciato il reato non sia mosso da vendetta.

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