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LA DECISIONE NEL PROCESSO
AMMINISTRATIVO
Storia
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La legislazione anteriore
alla legge 1034.71, a partire dal 1889, parlava di decisione
più che di sentenza, retaggio dei dubbi sulla natura amministrativa
ovvero giurisdizionale dell’organo cui essa veniva imputata; il
carattere giurisdizionale alle decisioni del CdS è stato riconosciuto
solo nel 1907, in occasione della istituzione della V Sezione;
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solo con l’art.26 e ss
della legge Tar si è parlato, promiscuamente, tanto di decisione
quanto di sentenza. La dottrina ha ricondotto la
innovazione terminologica, sotto il profilo sostanziale, alla
importante novità legislativa di cui all’art.26 della legge
TAR che, nelle materie di relativa giurisdizione esclusiva e
nel caso di vaglio di diritti, ha attribuito al ridetto g.a. il potere
di condannare la p.a. al pagamento di somme;
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è agli art.34 e 35
della legge TAR che si parla, con riferimento alle pronunce tanto dei
TAR quanto del CDS, di sentenza o di decisione, sicchè secondo la
dottrina i due termini possono essere usati promiscuamente.
La deliberazione:
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è regolata dagli articoli
61-64 rd 642.07 che richiamano all’art.359 del vecchio
cpc, corrispondente all’art.276 del nuovo;
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la delibera avviene in camera
di consiglio a maggioranza, con voto prima del relatore,
poi del 3° giudice ed infine del Presidente
(ove i giudici siano più di tre si segue l’ordine della minore
anzianità di carriera);
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l’art.61 prevede la
deliberazione subito dopo l’udienza, ma il termine
viene considerato ordinatorio;
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si riscontra la prassi delle c.d.
precamere di consiglio, illegittime per la dottrina se intese
ad anticipare il contenuto della deliberazione rispetto
alla discussione in udienza; legittime se invece intese informalmente
ad organizzare al meglio l’udienza e la relativa discussione;
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vige il principio di necessaria
coincidenza tra i giudici che hanno assistito alla discussione
in udienza e quelli che partecipano alla deliberazione,
ex art.62 del rd 642.07 e 276 cpc;
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da rammentare il principio
della c.d. "rilettura"; se tra l’udienza
e la deliberazione della sentenza uno dei membri muore,
diviene incompatibile, decade o altro, il Presidente fissa una nuova
udienza innanzi ad un Collegio parzialmente diverso, ed è dubbio se
in tal caso le parti possano ripresentare memorie e documenti
nei noti termini anteriori;
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ove l’impedimento sia
successivo alla deliberazione, ma anteriore rispetto
alla pubblicazione, esso è irrilevante ed è
sufficiente che dei motivi della mancata sottoscrizione della
pronuncia da parte del soggetto impedito si faccia menzione
ex art 132 cpc.
La forma:
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va intestata "Repubblica
italiana – In nome del popolo italiano", ma la
relativa mancanza vale mera irregolarità (correggibile)
e non già nullità;
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devono essere indicati i nomi
di tutti i giudici, ed in particolare va indicato il nome
dell’Estensore ex art.65 rd 642.07, a pena di nullità;
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devono essere indicati i nomi
delle parti e dei relativi difensori, ex art.65 rd 642.07 e
132 cpc; la relativa mancanza non integrerebbe tuttavia
una nullità;
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le stesse norme prevedono l’indicazione
delle domande delle parti e le relative conclusioni,
ma, soprattutto con riferimento a queste ultime, si è ritenuta la
inapplicabilità della regola processualcivilistica al processo
amministrativo, nel senso della non nullità della
sentenza che non rechi le conclusioni delle parti;
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la sentenza deve poi
annoverare il dispositivo e la motivazione;
il primo è sganciato dalla seconda nei giudizi di cui all’art.23.bis
della legge 1034.71 (viene pubblicato entro 7 giorni
dalla data dell’udienza) ed in quelli elettorali (viene
letto dal Presidente in Udienza, analogamente a quanto accade nel
processo civile del lavoro ex art.429 comma 1° cpc).
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la motivazione
può anche essere concisa, ma l’eventuale omesso esame
non può riguardare un punto decisivo, quale ad esempio
la configurazione di un autonomo vizio del provvedimento
impugnato; stante il noto ampliamento del possibile accesso al
fatto, grazie anche al nuovo strumento probatorio della ctu,
la motivazione della decisione deve dare conto di quanto emerso
dall’istruttoria (in caso di dissenso da
quanto espresso dal consulente tecnico il g.a., peritus
peritorum, deve precisare le motivazioni di tale dissenso);
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l’art.65 del rd 642.07
impone l’ordine di esecuzione all’Autorità
amministrativa, senza tuttavia che debbano essere precisati i connotati
concreti di tale esecuzione, da lasciare anzi all’Autorità
amministrativa;
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il luogo della
deliberazione della sentenza viene ritenuto dalla dottrina
superfluo, dovendo necessariamente coincidere con la sede
dell’organo giurisdizionale che la emette, la data è
invece prevista a pena di nullità;
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a seguito dell’art.6
della legge 532.77 per la sentenza civile è stata prevista la
sottoscrizione del solo Presidente ed Estensore; analogamente ha
disposto, per il processo amministrativo, l’art.55 della legge
186.82.
Le disposizioni sulle spese;
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è previsto dall’art.26
comma 4° della legge 1034.71 un esplicito rinvio alle norme del
cpc, e segnatamente agli articoli 90 e 91, con particolare
riguardo al principio della soccombenza; la stessa
disciplina si rinviene del resto anche all’art.68 del rd 642.07;
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va rammentata la accessorietà
della pronuncia sulle spese, rispetto peraltro alle sole sentenze
definitive, ovvero che chiudono il giudizio innanzi a quel
giudice (inammissibili pronunce alle spese con riguardo a sentenze interlocutorie
o non definitive);
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le spese vengono addossate in
modo oggettivo alla parte soccombente, come dimostrato dalla
possibilità che sia condannato alle spese il controinteressato
costituitosi con riferimento ad un atto illegittimo imputabile
alla p.a. e non a lui;
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ove si riscontri una colpa
del dipendente dalla quale è discesa la condanna dell’amministrazione
alle spese, può configurarsi danno erariale;
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dal lato attivo, occorre che
la parte vittoriosa (segnatamente, quella resistente) si sia
costituita in giudizio;
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il giudice, ai sensi tanto
dell’art.68 del rd 642.07 quanto dell’art.92 del cpc, può compensare
le spese tanto in caso di soccombenza parziale,
quanto nella ipotesi di giusti motivi; con riguardo a
questi ultimi, egli gode di una amplissima discrezionalità
per giurisprudenza costante non sindacabile dal giudice dell’appello,
salvo il solo limite della condanna alle spese della parte interamente
vittoriosa, o della manifesta esorbitanza del liquidato;
il giudice deve tuttavia motivare in ordine alla
sussistenza dei giusti motivi;
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nel caso di declaratoria di perenzione
del giudizio, dipendendo esso dalla inattività di tutte le
parti, l’art.45 del rd 642.07 dispone che ciascuna delle
parti sopporta le sue spese; tuttavia, dopo la novella di cui alla
legge 205 apportata all’art.26 comma 7° della legge TAR, ove
avverso il decreto monocratico di perenzione venga
interposta opposizione al collegio e questo la dichiari infondata
con ordinanza, quest’ultima condanna l’opponente
alle spese, ed è esclusa testualmente qualunque possibilità di
compensazione, anche parziale, delle stesse;
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nel caso di rinuncia al
ricorso il ricorrente rinunciante viene condannato alle spese
ex art.46 del rd 642.07, salvo rinuncia alle spese
medesime da parte della p.a. o del controinteressato; è sempre fatto
salvo il nuovo meccanismo di cui sopra, anche se è difficile rispetto
ad una rinuncia al ricorso immaginare una opposizione avverso il
decreto monocratico che dichiara la estinzione del giudizio (il
rinunciante si contraddirebbe, mentre l’Amministrazione o il
controinteressato andrebbero contro i rispettivi interessi);
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le spese vengono liquidate
d’ufficio in un capo autonomo ed accessorio
della pronuncia; lo stesso viene ritenuto inappellabile
da chi ritiene la pronuncia sulle spese espressione di latissima
discrezionalità giudiziale, non sindacabile in appello;
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l’esecuzione della sentenza
si fa in via amministrativa, ma l’art.88 eccettua il capo relativo
alle spese; lo stesso è eseguibile mediante processo esecutivo
civile e, da quando l’ottemperanza è ammessa
anche per le sentenze di condanna (oltre che per quelle
costitutive) anche attraverso appunto l’ottemperanza.
Pubblicazione, comunicazione e
notificazione:
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l’art.55 della legge 186.82
prevede un termine per l’estensore, ovvero 45 giorni dalla
deliberazione per la redazione della sentenza; si tratta
tuttavia di un termine unanimemente considerato sollecitatorio;
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in un primo momento, ex
art.67 del rd 642.07, la pronuncia veniva pubblicata mediante lettura
del dispositivo, ad opera del segretario, nella prima
udienza successiva alla relativa sottoscrizione; oggi, ai
sensi dell’art.55 della legge 186.82, il sistema di pubblicazione è
analogo a quello previsto dall’art.133 cpc per le sentenze civili: deposito
presso la segreteria, dando atto il segretario del detto
deposito in calce alla pronuncia con apposizione di data e firma;
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l’art.83/11 della legge
570.60 prevede una peculiare forma di pubblicazione per le sentenze
nei giudizi elettorali, lettura del dispositivo in
udienza da parte del Presidente e successivo deposito della
motivazione entro i successivi 10 giorni; nei giudizi
ex art.23.bis legge 1034.71, del pari, il dispositivo viene
pubblicato antecedentemente alla motivazione, entro 7 giorni
dalla data dell’Udienza (termine sollecitatorio);
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entro 5 giorni dalla
pubblicazione il segretario ne da
comunicazione alle parti costituite a mezzo biglietto di
segreteria ai sensi dell’art.55 della legge 186.82; la parte
vittoriosa la notifica al fine di accelerarne la decorrenza del termine
di impugnazione.
Correzione degli errori materiali:
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presuppone errori od
omissioni in cui il giudice sia incorso; si applicano l’art.93
del rd 642.07 e gli articoli 287 e 288 cpc;
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si tratta di sviste o
inesattezze che non incidono sul contenuto sostanziale
della decisione, ivi compresi gli errori di calcolo;
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ove sia proposta da una sola
parte, occorre ricorso notificato ed un normale processo
con pubblica udienza che si chiude con sentenza;
ove invece la richiesta sia concorde, si ha un singolare ed unico caso
di decreto collegiale;
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l’appello ha valore
assorbente.
Tipologie di sentenze: in specie,
le sentenze interlocutorie:
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oltre alle sentenze
definitive, che definiscono il giudizio e che possono essere
di rito o di merito, sulle quali appresso, la dottrina ha individuato
le sentenze interlocutorie, che si limitano a provvedere
su un determinato punto della controversia, dividendole in 3
tipologie;
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le sentenze interlocutorie
di rito, che decidono in senso affermativo una questione di
rito pregiudiziale, dando ingresso all’esame ulteriore della
controversia, disponendo una istruttoria (es., affermazione dell’interesse
ad agire e contestuale disposizione di una verificazione o di una ctu);
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le sentenze interlocutorie
parziali, che regolano lo svolgimento del processo, ordinando
la rinnovazione di una notifica o la integrazione del contraddittorio;
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le sentenze interlocutorie
istruttorie, che ordinano l’assunzione di un mezzo di prova
(es., verificazione o ctu).
Sentenze definitive in rito in
genere:
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venivano un tempo chiamate
"assolutorie dall’osservanza del giudizio";
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in alcune si riscontra il difetto
genetico di un presupposto per giungere ad una decisione
sul merito della controversia: sono i casi 1) della irricevibilità,
2) della inammissibilità; 3) della nullità del
ricorso;
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in altre il difetto
del ridetto presupposto è non già genetico, quanto piuttosto funzionale
o sopravvenuto; sono i casi: 1) della improcedibilità
del ricorso (per sopravvenuta carenza di interesse o cessazione della
materia del contendere); 2) della presa d’atto della rinuncia
(oggi decreto); 3) della declaratoria di perenzione o decadenza
(per mancata riassunzione della causa od altri motivi);
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al di là della possibile
condanna alle spese, si tratta di pronunce dalla natura
dichiarativa;
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il difetto di presupposti che
rende possibile una pronuncia in rito è rilevabile d’ufficio.
Sentenze di irricevibilità,
inammissibilità o nullità del ricorso (difetto genetico):
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si registra confusione
linguistica ed uso promiscuo dei vari termini;
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se il ricorso è tardivo
si usa in genere il termine irricevibilità, dichiarata
con sentenza ex art.26 della legge 1034.71;
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se il ricorso è privo
di taluni requisiti formali, come la sottoscrizione, si parla
in genere di nullità;
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se vi è difetto di giurisdizione
o di competenza funzionale (o per materia), difetto in
capo al ricorrente di capacità processuale o di legittimazione
o interesse ad agire, se il ricorso non è stato
notificato alla p.a. o al controinteressato, se l’atto
non era impugnabile o se è stato già interposto
ricorso straordinario (alternativo), si usa in genere l’espressione
"inammissibilità";
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in particolare, le sentenze
di inammissibilità per difetto di giurisdizione (art.30 della legge
1034.71) o di incompetenza per materia (non già per territorio)
seguono ad un rilievo che può anche essere d’ufficio;
Sentenze di improcedibilità o di
estinzione del giudizio (difetto funzionale):
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è difficile distinguere i
casi di cessazione della materia del contendere da
quelli di sopravvenuta carenza di interesse, entrambi
implicanti la improcedibilità;
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l’art.23 comma 7° della
legge 1034.71 prevede la sola cessazione della materia del
contendere, tanto che qualcuno ha ritenuto non più
pronunciabile, da allora, una sentenza di sopravvenuta carenza di
interesse;
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il presupposto per entrambe
le declaratorie è quello della necessaria persistenza dell’interesse
del ricorrente alla pronuncia nel merito anche dopo la
proposizione del ricorso;
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in relazione al regime
delle spese, la distinzione può peraltro avere effetti in
quanto la cessazione della materia del contendere viene in genere
ricondotta ad una attività di autotutela della p.a.
(alla quale andrebbero pertanto, a rigore, imputate le spese), mentre
la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse viene in
genere ricondotta alla mancata impugnativa da parte del
ricorrente di atti successivi lesivi, sicchè in tal caso le
spese possono quanto meno essere compensate;
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il caso tipico di cessazione
della materia del contendere è quello della p.a. che annulla o
riforma l’atto nel senso richiesto dal ricorrente, ex art.23
comma 7° legge 1034.71;
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l’ampliamento della giurisdizione
sul rapporto implica la necessità di leggere tale norma
estensivamente, con riguardo alla integrale soddisfazione, comunque
poi la si sia ottenuta, della pretesa del privato
ricorrente;
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il mutamento della situazione
di fatto o di diritto (c.d. sopravvenienze) o l’adozione
da parte della p.a. intimata di un nuovo provvedimento più
favorevole per il ricorrente (piuttosto che la rimozione di
quello impugnato) sono ipotesi in cui è dubbio che non sussista, in
realtà, una sopravvenuta carenza di interesse;
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si ha sopravvenuta carenza di
interesse (e conseguente pronuncia di improcedibilità) quando il
ricorrente, per vicende successive alla proposizione del
ricorso, piuttosto che veder soddisfatta la propria pretesa, non
potrà più vederla tale, ovvero non potrà comunque più
ottenere la utilità in vista della quale aveva
interposto ricorso; tipico il caso in cui la p.a. sostituisce il
provvedimento impugnato con altro successivo, connesso e parimenti
lesivo, che non venga, tuttavia, tempestivamente impugnato, o quello
del venir meno dell’oggetto del provvedimento
(costruzione in relazione alla quale era stato denegato il titolo
edilizio), o ancora quello del venir meno della posizione che
legittimava il ricorrente ad agire (es., socio di una
determinata società),
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tanto l’interesse
morale, quanto quello al risarcimento del danno,
specie a seguito delle recenti riforme che hanno attribuito la
competenza erogatoria di quest’ultimo al g.a. anche al fine di
ristorare la lesione di interessi legittimi, incidono in senso vieppiù
restrittivo sull’area della improcedibilità per
sopravvenuta carenza di interesse;
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della rinuncia
(che segue ad un il procedimento in camera di consiglio ex art..27
comma 1° n.1 della legge 1034.71), prima della legge 205.00 veniva
dato atto con sentenza che dichiarava l’estinzione del
giudizio; oggi si decide in via monocratica con decreto
ex art.26 ultimo comma, e in caso di opposizione il
giudizio viene chiuso da una ordinanza collegiale
impugnabile con l’appello;
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la perenzione
ha subito la medesima sorte della rinuncia; essa consegue ad
inattività delle parti per un biennio, opera di diritto
e può essere rilevata anche d’ufficio ex art.45 del rd 642.07; non
si pongono tuttavia i problemi di cui all’art.307 ultimo comma
cpc, che contraddittoriamente dichiara operare l’estinzione
"di diritto" imponendo tuttavia l’eccezione di parte
nella prima difesa;
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una pronuncia di
improcedibilità può seguire anche a quelle ipotesi c.d. di decadenza,
in cui – a seguito di sospensione del processo, ad esempio per il
sollevamento di una questione di costituzionalità – il processo
medesimo non venga tempestivamente riassunto.
L’ordine di esame delle
questioni da parte del g.a. nella sentenza:
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in genere le questioni
in rito ostative (se risolte in senso negativo) della
pronuncia nel merito trovano ovviamente posto in sentenza prima delle
statuizioni sul merito; accade sovente tuttavia che il g.a. soprassieda
dall’esame delle questioni di rito per (più o meno palese)
infondatezza del ricorso nel merito;
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nell’ambito delle questioni
tutte di rito, secondo la dottrina (Cassarino) l’ordine di
priorità delle questioni è un falso problema, in
quanto è sufficiente affrontare per prima quella che, risolta
negativamente, conduce al rigetto del ricorso in rito; la
giurisprudenza procede peraltro con metodo empirico ed ispirato
proprio al ridetto principio di economia processuale,
talvolta ritenendo che la questione della ricevibilità
del ricorso preceda quella sulla giurisdizione (quando
il ricorso è tardivo), talaltra dando la precedenza alla questione di
giurisdizione (una volta acclarato il relativo difetto).
Le decisioni definitive di
merito: poteri e limiti del giudice in generale:
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vige anche nel processo
amministrativo il c.d. principio dispositivo dell’azione
e quello, connesso, della necessaria corrispondenza tra chiesto
e pronunciato ex art.112 cpc, sicchè il giudice non può né
allargare né restringere l’oggetto del giudizio, attenendosi
rigidamente al petitum e alla causa petendi;
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più in specie, il giudice
non può esaminare d’ufficio la legittimità di atti
o regolamenti non esplicitamente impugnati né, con
riferimento al medesimo atto impugnato, annullarlo sulla scorta di vizi
non esplicitamente denunciati dal ricorrente;
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parimenti vige anche nel
processo amministrativo il principio processualistico per cui iura
novit curia, sicchè il g.a. può dare in sentenza alla
fattispecie sottopostagli (ed alla corrispondente pretesa) una qualificazione
giuridica diversa rispetto a quella fornita dal ricorrente;
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il principio della necessaria
conoscenza della "legge" in capo al giudice vale per le leggi
e gli atti equiparati, è escluso per gli atti
amministrativi (che vanno invece prodotti dalle parti) ed è
dubbio per i regolamenti (specie quelli comunali in
materia edilizia) in relazione ai quali è discusso se possa valere un
obbligo di conoscenza per il giudice;
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nell’esame dei motivi
il giudice è svincolato dall’ordine ad essi dato dal ricorrente,
salvo che questi non abbia specificamente subordinato nel
ricorso lo scandaglio di taluni di essi al rigetto di talaltri; non
manca però chi ritiene che l’esame di certi motivi deve talvolta
avere comunque la precedenza;
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per quanto concerne la
possibilità per il giudice di "assorbire" l’esame
di certi motivi nell’accoglimento di certi altri, la dottrina
si è tradizionalmente palesata meno propensa, mentre la
giurisprudenza la ha sempre ammessa (tipico il caso in cui l’atto
amministrativo è viziato sia sul piano dell’istruttoria che su
quello del contenuto, venendo annullato solo sotto il profilo del
contenuto ed assorbendo il motivo concernente l’istruttoria);
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il problema maggiore che pone
l’assorbimento è tuttavia quello dell’aggiramento del
principio del doppio grado di giurisdizione; essi possono
essere riproposti in sede di gravame dall’appellato vincitore in
prime cure ancorché con semplice memoria (non essendosi
il giudice esplicitamente pronunciato e non occorrendo pertanto l’appello
incidentale: Ad. Plen. 1.99); tuttavia su di essi, non
trattandosi di un caso di rinvio al primo giudice,
decide sempre solo il giudice dell’appello;
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diverso dall’assorbimento
dei motivi, che compendia il mancato esame di uno o più del motivi di
ricorso, è quello dell’assorbimento delle censure interne a
ciascun motivo, questa pacificamente ammessa non
essendo il giudice tenuto, nello scandaglio di ciascun singolo motivo,
a prendere necessariamente in esame tutte le argomentazioni
difensive che ad esso afferiscono;
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ove sussistano pronunce
di altri giudici su punti in qualche modo
interferenti sulla questione sottoposta al suo giudizio,
vale per il g.a. la regola generale della indifferenza,
nel senso che potrà non tenerne conto salva la necessità di
motivare sul punto;
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un caso particolare è
tuttavia quello dell’accertamento dei fatti materiali
da parte del giudice penale con sentenza passata in
giudicato che, ai sensi dell’art.28 dell’abrogato cpp e dell’art.654
cpp vincolano il g.a sotto il profilo dell’accadimento storico (da
assumersi incontrovertibilmente accertato) pur potendo il g.a., per
giurisprudenza e dottrina costante, qualificare il fatto storico
accertato in modo indipendente a fini amministrativi;
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da notare peraltro come nell’art.28
del vecchio codice l’accertamento pregiudicante poteva essere
contenuto anche in un decreto penale di condanna,
circostanza ora esclusa pacificamente dall’art.460 comma 5° del
nuovo cpp; ancora, l’art.28 faceva riferimento solo al giudizio
civile o amministrativo "pregiudicato" volto all’accertamento
di diritti soggettivi, sicchè poteva discutersi di un
eventuale effetto pregiudicante relativo ai soli casi di
giurisdizione esclusiva del g.a. vertente su diritti, mentre l’art.654
cpp parla esplicitamente anche di interessi legittimi;
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sempre in sentenza il g.a.
può risolvere incidenter tantum (e dunque senza
efficacia di giudicato) le questioni pregiudiziali su diritti
che gli si presentano, essendo obbligato a sospendere il
giudizio solo ove si tratti di questioni afferenti alla querela
di falso o allo stato e capacità delle persone
(art.28 del t.u.1054.24 e art.8 della legge 1034.71): esempio di
questione pregiudiziale quella della natura, pubblica o privata,
di un bene, al fine di verificare se è legittimo un
determinato provvedimento (es., ordinanza contingibile e urgente).
Tipologie di decisioni e poteri
del giudice nel giudizio di legittimità:
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tradizionalmente si è sempre
esclusa la possibilità per il g.a. in sede demolitoria
di emanare sentenze di accertamento mero, salva solo l’ipotesi
del rigetto del ricorso che compendia un accertamento
negativo in ordine alla infondatezza dell’azione spiccata dal
ricorrente (ma non anche della legittimità dell’atto
che, ove si sia ancora in termini – ma è ipotesi di scuola –
potrebbe ancora essere annullato);
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la dottrina ha lamentato una mancata
presa di posizione sul punto del legislatore della legge
205.00, mentre il disegno di legge 788 del 1989
prevedeva a suo tempo di disciplinare tutte le possibili pronunce del
g.a., tra le quali anche quella di accertamento;
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è possibile configurare un
mero accertamento dell’interesse legittimo, come avviene per il
diritto soggettivo ? secondo la impostazione tradizionale la risposta
deve essere negativa, stante la tipicità delle azioni
esperibili innanzi al g.a., tra le quali non è inclusa quella di accertamento
mero della illegittimità del provvedimento amministrativo,
senza una contestuale richiesta (costitutiva) di caducazione
dello stesso;
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dopo gli anni 60’, pur
essendo rimasta la giurisprudenza ancorata a questa visuale, se ne è
distaccata la dottrina che, di pari passo con la
progressiva sostanzializzazione dell’interesse legittimo,
ha ritenuto quest’ultimo, come del resto il diritto soggettivo,
suscettibile in via astratta di una tutela di mero
accertamento;
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la posizione tradizionale in
senso negativo della giurisprudenza ha come capostipite la nota
decisione n.17 del 1953 dell’Adunanza Plenaria,
vertente su un caso in cui taluni dipendenti di una Cassa mutua
soppressa avevano chiesto il riconoscimento al g.a. del loro trasferimento
ex lege alle dipendenze dell’INAM, al fine di assicurarsi la
partecipazione ad un concorso interno bandito da quest’ultimo;
in quella ipotesi l’Adunanza affermò perentoriamente la inammissibilità
di azioni di accertamento preventivo innanzi al g.a.; ciò
ancorché si trattasse di una richiesta di accertamento di un diritto
di pubblici dipendenti in sede di giurisdizione esclusiva,
essendo escluse, per la stessa "naturale costitutività"
della tutela innanzi al g.a., azioni intese a prevenire una
lesione, piuttosto che a fronteggiarla una volta già
avvenuta;
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ferma restando la
possibilità di una tutela di mero accertamento dei diritti soggettivi
in sede di giurisdizione esclusiva, la questione del mero
accertamento degli interessi legittimi e della connessa illegittimità
degli atti che li fronteggiano, ove mai sarà ritenuta
ammissibile in via preventiva (al fine di garantire all’amministrato
certezza e evitargli una futura lesione) potrebbe
incidere in senso favorevole sulla p.a. scongiurandole assai spesso la
nascita dell’obbligo di risarcire il danno;
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discussa è oggi la
possibilità di abbinare ad una pronuncia costitutiva
una di accertamento mero; a) dopo la modifica operata,
prima dall’art.35 del decreto legislativo 80.98, e poi dall’art.7
della legge 205.00, l’art.7 della legge TAR consente al g.a.,
"nell’ambito della sua giurisdizione" - anche, pertanto,
demolitoria - di accertare il diritto al risarcimento del danno,
accertamento che, in caso di conforme petitum del ricorrente,
non necessariamente deve precedere una condanna risarcitoria che può
essere rinviata ad altro giudizio; b) la decisione dell’Adunanza
Plenaria n.1.03 ha ventilato la possibilità che l’annullamento
dell’aggiudicazione implichi nullità del contratto
concluso con l’aggiudicatario, nullità che, ove richiesta dal
ricorrente, potrebbe essere pronunciata dal g.a.;
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un caso di accertamento mero
potrebbe oggi leggersi nella possibilità data al g.a., dopo la
sentenza 1.02 dell’Adunanza Plenaria, di accertare l’inadempimento
della p.a. all’obbligo di provvedere, ed il conseguente
diritto del cittadino ad un provvedimento espresso; nondimeno è
difficile che il ricorrente nel relativo petitum chieda solo la
declaratoria di tale suo diritto, senza la contestuale condanna della
p.a. a provvedere;
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per quanto concerne le sentenze
demolitorie, l’annullamento può anche essere parziale,
purchè la parte annullata sia scindibile dalle restanti
parti del provvedimento, idonee da sole a produrre effetti; si tratta
di annullamento con effetto ex tunc che colpisce non solo l’atto
viziato, ma anche tutti quelli successivi che lo presuppongono, ma non
anche gli atti ad esso anteriori;
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l’oggetto del sindacato del
g.a. viene tradizionalmente
identificato nell’atto, e non nel rapporto cittadino
p.a., sicchè oggetto del giudizio dovrebbe essere considerato la sola
legittimità dell’atto o del silenzio rifiuto; si tratta di concezione
ormai tuttavia superata dalla sostanzializzazione dell’interesse
legittimo e dalla considerazione del silenzio come mero fatto
illegittimo e/o illecito, più che come non atto impugnabile;
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secondo qualche voce, il g.a.
potrebbe rettificare o integrare la motivazione del
provvedimento sottoposto al suo vaglio ogniqualvolta il
relativo dispositivo sia legittimo, analogamente a quanto può fare la
Cassazione ex art.384 comma 2° cpc;
-
il g.a. può liberamente
qualificare o interpretare l’atto (cfr. A.P. 3.03),
sindacandolo sotto il profilo della incompetenza, della violazione di
legge e dell’eccesso di potere; al fine di verificare la sussistenza
di uno di questi vizi, ed in particolare dell’eccesso di potere, lo
stesso può vieppiù accedere al fatto;
-
come noto, il g.a. non può
entrare nel merito della opportunità del provvedimento
amministrativo, né può sostituirsi all’Amministrazione
in alcun modo, anche se la pronuncia, come suol dirsi, sortisce un effetto
conformativo rispetto al successivo esercizio del potere della
p.a., indirizzandolo nel senso della legittimità; in particolare
tanto l’art.26 comma 2° della legge TAR quanto già l’art.45
comma 1° del t.u.1054.24 fanno salvi gli ulteriori
provvedimenti della p.a.;
-
particolari limiti si pongono
al giudice nel caso della discrezionalità tecnica,
dovendosi egli fermare sulla soglia dell’opinabilità,
che è propria di ogni giudizio tecnico, per dichiarare la
illegittimità dell’atto solo nel caso di inattendibilità del
procedimento tecnico seguito (magari perché datato);
-
in caso di impugnativa
del c.d. "silenzio", al g.a. è data la possibilità
esclusivamente di dichiarare l’obbligo della p.a. di
provvedere e di condannarla a provvedere, senza tuttavia adottare
in via sostitutiva il provvedimento richiesto dal privato (cfr.
A.P. 1.02);
-
si tratta di uno dei rari
casi di possibile condanna del g.a. pur non versandosi
in tema di giurisdizione esclusiva, alla quale si aggiunge ormai
quella al risarcimento del danno ai sensi del novellato
art.7 comma 3° della legge TAR, oltre al tradizionale potere di condanna
alle spese del soccombente; l’unico caso di condanna era in
precedenza previsto dal g.a. solo per il caso di giurisdizione
esclusiva o di merito investente diritti, ex art.26 comma 3° della
legge TAR, condanna avente ad oggetto il mero pagamento di somme di
denaro, e non già un facere che invece, oggi, è
previsto in materia di silenzio, venendo la p.a.
condannata a pronunciarsi con provvedimento espresso.
Tipologie di decisioni e poteri
del giudice nella giurisdizione esclusiva:
-
nelle materie di giurisdizione
esclusiva, ben più ampie oggi rispetto al semplice pubblico
impiego del passato, dopo le iniziali resistenze testimoniate
anche dalla menzionata A.P. 17.53, è stata tradizionalmente ammessa
la possibilità per il g.a. di emettere sentenze dichiarative o
di accertamento mero, sempre tuttavia limitatamente al vaglio
di diritti soggettivi (giustapposti ad atti c.d.
"paritetici"), e non già di interessi legittimi
(giustapposti ad atti autoritativi), e con solo riguardo a pretese
patrimoniali, anche se si è fatta lentamente strada la
ammissibilità di pronunce meramente dichiarative di diritti non
patrimoniali;
-
sotto questo ultimo profilo,
fondamentale si è palesata la decisione dell’Adunanza
Plenaria n.25 del 1979 con la quale si è estesa la concezione
di atto paritetico anche ai diritti non
patrimoniali, si è ritenuto che i diritti della giurisdizione
esclusiva non possono ricevere una tutela minore
rispetto a quella dei diritti salvaguardati dal g.o. e, infine, si è
assunto che il processo di giurisdizione esclusiva, almeno per quanto
concerne la tutela dei diritti soggettivi, va assunto come affrancato
dalla logica impugnatoria;
-
la pronuncia di accertamento
mero, come anche nel processo civile, deve essere intesa a vincere una
situazione di effettiva incertezza in ordine allo stato
di una pretesa del ricorrente (o della inesistenza
di una pretesa della p.a.), difettando altrimenti l’interesse
ad agire;
-
naturalmente anche nel caso
della giurisdizione "esclusiva", ove siano vagliate presunte
violazioni di interessi legittimi, al g.a. spetta pienamente il potere
demolitorio proprio del giudizio di legittimità innanzi a
lui;
-
tradizionalmente sono state
sempre escluse le pronunce di condanna anche in seno
alla giurisdizione esclusiva del g.a.; ciò in quanto i diritti
patrimoniali consequenziali, ivi compreso il diritto agli interessi
legali ed al risarcimento del danno, venivano
affidati ex art.30 comma 2° del t.u. 1054.24 e 7 vecchio testo della
legge 1034.71 al g.o.; al g.a. rimaneva solo la possibilità di
condannare, ove si trattasse di diritti, al pagamento di somme
(sorte capitale) ex art.26 della legge TAR, oltre la consueta condanna
alle spese del giudizio;
-
peraltro, già
successivamente alla legge 533.73 sul nuovo processo del lavoro, ed
alla conseguente modifica dell’art.429 comma 3° cpc, anche i
giudici amministrativi hanno via via preso a ritenere interessi
e rivalutazione quali accessori del credito del lavoratore,
provvedendo a condannare la p.a. al conseguente pagamento anche
d’ufficio, orientamento che ha trovato l’autorevole avallo
dell’Adunanza Plenaria con la decisione 13.85;
-
un problema ha posto l’art.26
comma 3° della legge TAR, allorché ha previsto il potere del g.a. di
condannare la p.a. al pagamento di somme di denaro (ove siano vagliati
diritti) in caso di relativa giurisdizione "esclusiva e di
merito", facendo pensare in un primo momento che tale
potere fosse attribuito per il solo caso di giurisdizione
esclusiva estesa al merito; la giurisprudenza si è però di
seguito attestata nel senso di interpretare quella congiuntiva
"e" nella disgiuntiva "o", allargando in
tal modo i casi di possibile intervento condannatorio del g.a.;
-
il decreto legislativo 80.98,
già prima della legge 205.00, ha esteso al g.a. in sede di
giurisdizione esclusiva il potere di risarcire il danno;
in un primo momento tale potere è stato limitato alle materie di
giurisdizione esclusiva di cui al ridetto decreto 80.98
(servizi pubblici e urbanistica), mentre dopo la novella di cui alla
legge 205.00 ormai il potere di condanna risarcitoria viene assunto
proprio del g.a. in tutte le relative materie di giurisdizione
esclusiva; a differenza della giurisdizione di legittimità,
nondimeno, l’art.35 del decreto 80.98 specifica che nel caso della
giurisdizione esclusiva il danno deve essere
"ingiusto";
-
interessante il potere,
affatto peculiare, attribuito al g.a. dall’art.35 comma 2° del
decreto 80.98, di stabilire i criteri in base ai quali
la p.a. o il gestore del pubblico servizio debbono proporre al privato
il pagamento di una somma a titolo risarcitorio entro un
congruo termine, scaduto il quale peraltro possono essere attivati i
poteri dell’ottemperanza in capo allo stesso Tar;
-
l’istituto è stato
accostato dalla dottrina più accorta alla condanna generica
di cui all’art.278 cpc, dalla quale tuttavia si discosta in quanto
opera d’ufficio, mentre per la condanna generica
occorre la specifica istanza di parte; nulla pare
ostare, invece, alla concessione al privato di una provvisionale
da parte del g.a. nelle more della liquidazione transattiva del danno
tra p.a. e privato secondo i criteri dettati dal g.a. medesimo.
Tipologie di decisioni e poteri
del giudice nella giurisdizione di merito:
-
è l’art.7 comma 1°
della legge TAR a richiamare le ipotesi di giurisdizione di
merito, facendo riferimento tanto ai casi previsti nell’art.27
e nell’art.29 n.2, 3, 4, 5, 8 del t.u.1054.24, che a quelli previsti
all’art.1 del t.u.1058.24;
-
in queste ipotesi il giudice si
sostituisce integralmente alla p.a., potendo valutare anche la
convenienza e/o opportunità dell’atto, potendo egli stesso riformare
l’atto, ovvero ordinare alla p.a. specificamente come riadottarlo
e con quale contenuto;
-
secondo qualche voce il
sindacato di merito non solo non escluderebbe quello di
legittimità, ma anzi necessariamente lo presupporrebbe,
potendo il giudice sostituirsi alla p.a. solo dopo aver valutato la
illegittimità, oltre che la inopportunità, del provvedimento
vagliato;
-
secondo qualche autore la
giurisdizione di merito non costituirebbe un tertium genus
rispetto alla giurisdizione di legittimità, compendiando solo un ampliamento
di potere giurisdizionale (tipico e relativo ai soli casi e
materie tassativamente indicati dalla legge) che si accompagna ai due
diversi tipi di giurisdizione di base, di legittimità ovvero
esclusiva;
-
l’ampliamento delle
possibilità di ricorso ai poteri dell’ottemperanza tanto con
riguardo all’attuazione dei provvedimenti cautelari,
quanto a quello delle sentenze esecutive di prime cure,
quanto infine a quello della liquidazione del danno ex
art.35 comma 2° del decreto 80.98 lasciano intravedere la recente
forza espansiva dei poteri di merito in capo al g.a..
Tipologie di decisioni e poteri
del giudice in materia elettorale:
-
stante la peculiare
ampiezza dei poteri affidati al g.a., secondo taluni il
giudizio sulle operazioni elettorali compendierebbe un caso di
giurisdizione "di merito";
-
l’accoglimento del ricorso
implica per il g.a. (come per il g.o. in riferimento alla
eleggibilità) il potere di correggere il risultato delle
elezioni e di sostituire ai candidati
illegittimamente proclamati quelli che hanno diritto di esserlo
(art.84 del t.u. 570.60);
-
il potere di rettifica
del risultato delle elezioni segue, per disposizione espressa,
all’accoglimento del ricorso, ma presuppone che l’errore o gli
errori siano stati precisamente individuati, dovendosi in caso
contrario procedere a nuove elezioni;
-
nel caso in cui le
irregolarità riscontrate non siano in grado comunque di incidere sui
risultati elettorali (c.d. prova di resistenza), tanto
la rettifica dei detti risultati quanto, ove impossibile, l’annullamento
degli atti del procedimento elettorale e le nuove elezioni appaiono
inutili, sicchè si sarebbe al cospetto di una pronuncia di mero
accertamento della perpetrazione di talune irregolarità
non incidenti sul risultato elettorale.
Gli effetti della pronuncia di
primo grado: esecutività e sospendibilità:
-
stando all’art.33 comma 1°
le sentenze dei TAR sono esecutive; tale esecutività
non è sospesa dall’eventuale appello del soccombente; la
sospensione dell’esecutività, su istanza di parte, può avvenire in
appello con ordinanza motivata del CDS in caso di possibile danno
grave ed irreparabile; per l’esecuzione delle sentenze non sospese
il g.a. esercita i poteri del giudice dell’ottemperanza
(novità, quest’ultima, introdotta dalla legge 205.00, art.10);
-
la esecutività immediata
delle pronunce di primo grado era già propria delle decisioni
delle GPA, e veniva tradizionalmente ricondotta alla natura
amministrativa delle ridette decisioni;
-
in passato parte della
dottrina ha escluso che la esecutività della pronuncia
di primo grado ancora esposta o già soggetta a gravame innanzi al CDS,
ma non sospesa, fosse identica a quella della pronuncia
ormai in giudicato, e anzi ha escluso la esperibilità del
rimedio del giudicato;
-
detta dottrina, pur
escludendo l’ottemperanza, ha nondimeno chiaramente evidenziato i
peculiari effetti della sentenza di prime cure: proprio perché
"esecutiva", se la p.a. la esegue non può assumersi
acquiescente; proprio perché esecutiva, l’atto annullato
non può essere posto dalla p.a. a base di ulteriore
provvedimenti o contegni materiali, agendo diversamente la
p.a. sine titulo;
-
secondo tale dottrina, l’effetto
della pronuncia favorevole di prime cure sarebbe quella di elidere
la esecutorietà dell’atto impugnato, che la p.a. non
potrebbe pertanto più portare ad esecuzione (non
potendo, ad esempio, adottare un decreto di esproprio sulla scorta di
una dichiarazione di pubblica utilità annullata in prime cure; né
bandire un posto d’impiego pubblico una volta annullata la
destituzione o il licenziamento del dipendente);
-
sotto altro profilo, l’art.33
della legge Tar, nel parlare - ben prima della modifica dell’art.282
cpc, avvenuta con la legge 353.90 – di sentenza di primo
grado "esecutiva", si sarebbe espresso in senso atecnico,
potendosi predicare la esecutività di una sentenza solo nel caso in
cui essa rechi una condanna suscettibile come tale, di
fondare una esecuzione forzata, circostanza non
frequentissima nel processo amministrativo ove, se si escludono le
ipotesi di giurisdizione esclusiva e di merito, campeggiano le
pronunce costitutivo-demolitorie autoesecutive; da questo punto di
vista si è anche pensato di interpretare l’art.33 sulla immediata
esecutività come riferito alle sole sentenze di condanna al
pagamento di somme ex art.26 comma 3° legge 1034.71;
-
la stessa dottrina
civilistica, peraltro, ha da tempo abbandonato la necessaria
correlazione tra esecuzione e sentenza di condanna, considerando una
fase processuale "esecutiva" non già in rapporto alla sua forma
(il procedimento disciplinato dal libro III del cpc, che indubbiamente
ha alla base, come titolo esecutivo, assai spesso una condanna),
quanto alle sue finalità, sicchè anche un giudizio di
cognizione quale quello instaurato ex art.2932 cc presente un profilo
esecutivo;
-
altra parte maggiormente
progressista della dottrina, più attenta e sensibile alla
problematica degli interessi "pretensivi" (oltrechè
oppositivi), ha invece ritenuto, ancor prima dell’intervento
della legge 205.00, in senso ampio il termine
"esecutiva" speso dall’art.33 della legge TAR per la
sentenza di prime cure; a seguito di essa, non solo la p.a. non
potrebbe più portare ad esecuzione l’atto impugnato (interesse
oppositivo), ma dovrebbe anzi ottemperare al dictum giurisdizionale
ove sia stato attivato un interesse pretensivo; in caso
di inerzia, al privato avrebbe dovuto ritenersi aperta la via dell’ottemperanza,
ancorché la pronuncia non fosse ancora in giudicato;
-
da questo punto di vista, non
è un caso che il processo amministrativo sia stato il
primo, rispetto a quello civile, ad annoverare la esecutività
immediata della sentenza di prime cure (il processo penale
risponde in proposito ad altre coordinate), attraverso l’art.33
della legge del 1971; si è messo in risalto in proposito come le esigenze
di tutela siano nel processo amministrativo più pressanti
(per il privato) di quelle di certezza, trattandosi di
riequilibrare sul crinale processuale le "diseguali"
posizioni tra p.a. e privato proprie del diritto sostanziale,
fornendo al secondo lo strumento giurisdizionale per reagire alla
autoritatività-esecutorietà del provvedimento amministrativo
attraverso il processo;
-
la immediata esecutività
delle sentenze del g.a. viene dunque vista come correttivo alla
disuguaglianza sostanziale delle parti analogamente, sul versante
istruttorio, al correttivo del "metodo
acquisitivo" rispetto al tradizionale principio
dispositivo;
-
secondo una dottrina
ponentesi a metà strada, l’art.33 è norma
sostanziale, determinando gli effetti sostanziali del
provvedimento giurisdizionale di prime cure, mentre l’art.37
sull’ottemperanza al giudicato è norma processuale
che disciplina come ottenere la esecuzione di una pronuncia
esplicitamente dichiarata come passata in giudicato;
-
secondo questa dottrina,
sarebbe inammissibile una ottemperanza alla sentenza di prime cure,
ancorché esecutiva, anche per il fatto che il relativo presupposto
sarebbe la mancata sospensione della esecutività della
medesima da parte del giudice dell’appello; tale sospensione, ove
ottenuta in qualsivoglia fase del giudizio di appello dal soccombente,
sarebbe infatti capace di travolgere l’eventuale giudizio di
ottemperanza contemporaneamente intentato dal vincitore;
-
ciò non
dovrebbe tuttavia comportare una interpretazione riduttiva
della esecutività della sentenza di prime cure, specie ove resa a
tutela di interessi pretensivi, ciò in quanto i commi
successivi al 1° dell’art.33 parlano non più di mera
esecutività, quanto di "esecuzione" della
pronuncia in parola, affermando in particolare come l’appello al CDS
non ne sospenda l’"esecuzione";
-
ciò vorrebbe dire, per la
dottrina in parola, che l’esecutività non è semplicemente
paralizzo della esecutorietà del provvedimento impugnato,
dovendo piuttosto la p.a. eseguire a tutti gli effetti la
sentenza, anche nei casi in cui tale esecuzione possa produrre
effetti irreversibili, come nel caso di esecuzione della
illegittima mancata ammissione ad una gara o ad un concorso poi vinto
dal concorrente;
-
del resto, proprio la
possibilità per la p.a. e per il controinteressato di proporre istanza
di sospensione della eseguenda sentenza, tanto contestualmente
all’appello quanto con separato atto, porterebbe a ritenere la ineseguibilità
della pronuncia fino alla scadenza del termine per proporre appello, e
la eseguibilità della stessa fino all’intervento, ove richiesto,
del rimedio della sospensione dell’esecuzione di cui
si è detto;
-
tale orientamento è stato
poi sostanzialmente recepito dal legislatore del 2000
che, pur non prevedendo l’ottemperanza alla pronuncia di primo grado
esecutiva, ma non ancora in giudicato, ha tuttavia previsto l’esecuzione
della stessa anche per via giurisdizionale, attribuendo al TAR
"i poteri" del giudice dell’ottemperanza;
-
la dottrina ha esaminato di
recente i poteri del g.a. tanto in sede di attuazione della
pronuncia cautelare (art.21 comma 14° della legge 1034.71;
cfr art.669duodecies cpc), quanto in sede di esecuzione
della pronuncia di I grado esecutiva (art.33 comma 5° della
legge 1034.71 novellato), quanto infine in caso di ottemperanza
alla pronuncia in giudicato (art.27 n.4 del t.u. 1054.24 e 37
della legge TAR), immaginando 3 cerchi concentrici con
maggiore ampiezza dei poteri del g.a. solo nel terzo caso;
-
quello che è certo è che la
possibilità di portare immediatamente ad esecuzione, seppure in via
provvisoria, la decisione del g.a. si ricollega alla istanza, anche
sopranazionale, di necessaria effettività della tutela
stessa;
-
peraltro già la
pronuncia dell’Adunanza Plenaria n.10.69 aveva ritenuto che
le sentenze del CDS (allora non c’erano i Tar) le quali fossero
ancora sottoponibili a revocazione ordinaria ex art.395 n.4 e 5
o a ricorso in Cassazione per motivi di giurisdizione (e
pertanto, a rigore, non ancora in giudicato ai sensi dell’art.324
cpc) avrebbero ben potuto esser fatte oggetto del giudizio di
ottemperanza;
-
se nel processo civile
"giudicato" avrebbe dovuto infatti intendersi
l’impossibilità sopravvenuta di impugnare la pronuncia con i mezzi
ordinari, nel processo amministrativo avrebbe assunto un
significato speciale e diverso, ovvero semplicemente "ciò
che è stato deciso";
-
dopo la presa di posizione
delle Sezioni Unite di cui alla sentenza 1563.70, con la
quale fu annullata la decisione della Plenaria 10.69 e fu ribadito che
i principi sul giudicato formale di cui all’art.324
cpc avrebbero dovuto assumersi applicabili anche al processo
amministrativo, la Plenaria si è assestata sulle medesime posizioni,
ritenendo ammissibile l’ottemperanza esclusivamente a fronte di una
pronuncia passata in giudicato ("formale";
12.79, 10.80, 9.97);
-
anche la Corte
costituzionale, sollecitata dal Tar Piemonte che
le aveva rimesso la questione di costituzionalità degli articoli 37
della legge TAR, 27 n.4 del TU CDS e 90 e 91 del r.d. 642.07 nella
parte in cui non prevedevano l’ottemperanza anche nei riguardi di
decisioni del Tar esecutive (presunta violazione degli articoli 24 e
113 Cost.), dichiarò con la nota sentenza 406.98 la
questione infondata, stante la peculiare invasività del
processo di ottemperanza (comportante poteri di merito
in capo al g.a. e possibilità di influire sulle scelte della p.a.)
non paragonabile sotto questo profilo alla esecuzione civilistica,
rientrando pertanto nella piena discrezionalità legislativa
prevedere un regime diverso con riguardo ai 2 processi;
-
la stessa Corte faceva
nondimeno riferimento, in modo convinto, all’auspicio di molti
in ordine ad una diversa soluzione legislativa, accompagnata da modifiche
al processo amministrativo;
-
mentre la Corte
costituzionale preparava il terreno alla modifica legislativa poi
intervenuta con la legge 205.00, l’Avvocatura dello Stato
interpretava in modo talmente rigoristico le
disposizioni intese ad escludere l’ottemperanza alle decisioni di
primo grado dei Tar soggette ad appello da ventilare financo il difetto
di giurisdizione di qualsivoglia giudice in rapporto alla
richiesta di esecuzione di dette sentenze, non potendo costringersi la
p.a. a curare in un determinato modo il pubblico
interesse quando il relativo assetto non fosse stato ancora
dichiarato definitivo;
-
peraltro, a partire da una
sentenza del Tar Lazio I Sezione, la n.252.86, seguita
poi da una ampia scia pretoria, si pensò di assicurare tutela al
ricorrente che avesse vinto in primo grado con sentenza che, ancorché
gravata d’appello dalla p.a., non fosse stata sospesa dal CDS,
attraverso un meccanismo analogo a quello inaugurato dall’Adunanza
Plenaria con la sentenza 6.82 (il noto caso
"Ercolino"), prevedendo la possibilità di adire lo
stesso giudice che aveva pronunciato l’ordinanza cautelare al fine
di ottenerne l’attuazione del relativo disposto
ordinatorio;
-
un trend alfine
sposato anche dal CDS (ordinanza 767.99) secondo una
costante marcia di avvicinamento della esecuzione delle pronuncie di
primo grado alla vera e propria ottemperanza (prevista per quelle
ormai in giudicato);
-
dopo la modifica dell’art.33
della legge TAR ad opera dell’art.10 della legge 205.00, anche se lo
speciale rito dell’ottemperanza è previsto solo
per le sentenze in giudicato, i relativi poteri
sono spendibili anche dal giudice che ha emanato una sentenza
appellabile sì, ma pur sempre esecutiva, e che non può assumere le
vesti di un mero simulacro; viene aperto innanzi ad esso un vero e
proprio incidente di esecuzione, analogo a quello
previsto per l’attuazione delle misure cautelari dall’art.21 comma
14°, nell’ambito del quale il g.a. può esercitare i noti, pervasivi
poteri surrogatori di cui all’art.27 n.4 del TU CDS;
-
il riferimento ai poteri,
e non al giudizio di ottemperanza, implica che non
occorre, per un verso, notificare una diffida alla p.a.,
e che occorre, per l’altro, salvaguardare il principio del
contraddittorio di cui all’art.111 Cost. novellato, sicchè
non basterà il deposito del ricorso presso la Segreteria del giudice
adito, occorrendo piuttosto la notifica di una vera
e propria istanza di esecuzione; sulla istanza di esecuzione
il g.a. provvederà con ordinanza, dalla natura
interinale, che sarà o travolta dalla sentenza di appello,
o assorbita dal giudicato successivamente formatosi;
-
secondo parte della dottrina,
a seguito della modifica dell’art.33 della legge 1034.71 ad opera
della legge 205.00 sarebbe ormai da assumersi abrogato l’art.88
del r.d. 642.07, secondo il quale l’esecuzione delle
decisioni si fa in via amministrativa, eccetto che per la parte
relativa alle spese; tale esecuzione "si fa" ormai (anche)
per via giudiziale, ove la p.a. non adempia spontaneamente;
-
quanto alla possibilità di
una esecuzione spontanea della sentenza, tuttora
ovviamente ammissibile, una questione è quella di verificare se, al
cospetto di una pronuncia di primo grado positiva per il ricorrente,
la p.a. sia tenuta ad eseguire d’ufficio la pronuncia
o se debba esservi in ogni caso una istanza del ricorrente;
la soluzione è diversa tra chi ritiene ancora la giurisdizione
del g.a. di tipo "obiettivo", per ciò solo
ritenendo nell’interesse pubblico che la p.a. si
attivi obbligatoriamente ed autonomamente per la esecuzione della
sentenza di prime cure; e chi invece ritiene la giurisdizione in
parola di tipo soggettivo, posta a tutela di un
interesse sostanziale di parte, dovendo essere pertanto proprio la
parte a chiedere la esecuzione della pronuncia.
Decisioni peculiari:
-
ordinanza istruttoria
sul ricorso avverso il diniego di accesso ex art.25 della
legge 241.90 esercitato in via infraprocessuale (art.21
comma 1° della legge 1034.71, come novellato dalla legge 205.00);
-
decreto ingiuntivo
(presidenziale o monocratico delegato) e decisione collegiale con
sentenza sull’opposizione allo stesso (art.8 legge 205.00);
-
ordinanza (collegiale) ex
art.186.bis e 186.ter cpc (art.8
legge 205.00);
-
ordinanza (collegiale)
che dichiara la interruzione del processo (art.24 comma
1° della legge 1034.71 e 299 e ss cpc in quanto applicabili);
-
decisioni in forma
semplificata (collegiali) e succintamente
motivate (art.9 della legge 205.00; art.21 comma 10° della
legge 1034.71; artr.23.bis comma 3° della legge 1034.71, come
introdotto dall’art.4 della legge 205.00 [fa salvo l’art.26 comma
4°]; art.26 comma 4° della legge 1034.71);
-
decisioni succintamente
motivate in materia di silenzio (e quindi in
forma semplificata?: art.21.bis comma 1° della legge 1034.71 come
introdotto dall’art.2 della legge 205.00);
-
decisione semplificata
con la quale il TAR rileva la manifesta infondatezza del
regolamento di competenza, respingendo la relativa istanza e condannando
alle spese chi l’ha proposta (art.31 comma 5° della legge
1034.71, come riformulato dall’art.9 della legge 205.00);
-
decisioni sul diritto
di accesso agli atti, seguenti a procedimento in camera di
consiglio: art.25 comma 5° della legge 241.90;
-
decreto (presidenziale o
monocratico delegato) che da tto
della perenzione, della rinuncia al ricorso,
della CMC e della estinzione del giudizio ed
ordinanza (collegiale) sulla opposizione (art.9 della
legge 205.00 e 26 ultimo comma della legge 1034.71);
-
decisioni c.d. "a
contenuto vincolato" : il
silenzio della p.a. e la mera declaratoria dell’obbligo di
provvedere; la decisione in sede di ottemperanza innanzi al Tar
e la dubbia possibilità di incardinare in sede esecutiva una pronuncia
cognitoria di risarcimento del danno (tale possibilità appare
maggiormente esclusa nel caso in cui l’ottemperanza sia innanzi al CDS,
bypassandosi in tal caso il principio garantista del doppio grado di
giudizio sulla domanda risarcitoria).
In particolare, le sentenze
succintamente motivate e in forma breve.
-
sono state tipizzate
dall’art.9 della legge 205.00;
-
sono presenti in altri
sistemi, segnatamente quello tedesco e quello belga;
-
la giurisprudenza di taluni
TAR le aveva anticipate, dando luogo al c.d. "rito
veneziano";
-
nel diritto positivo
settoriale, le si riscontrava nell’art.19 del c.d. decreto
sbloccacantieri dl 67.97, convertito nella legge 135.97 in
materia di procedimenti connessi ad opere pubbliche o di pubblica
utilità; e nell’art.1 comma 27° della legge 249.97
in materia di impugnazione dei provvedimenti dell’AGCM;
entrambe le disposizioni sono state abrogate dall’art.4
della legge 205.00, che ha ampliato, generalizzandolo, l’ambito di
applicazione delle sentenze in parola;
-
l’esigenza è stata quella
di garantire la celerità del processo, anche al fine di
evitare all’Italia altre condanne della Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo per irragionevole durata dello
stesso;
-
nel noto parere 16.90
reso dall’Adunanza Generale del CDS sul disegno di legge di
riforma del processo amministrativo A.C. 1912, la stessa – oltre a
soffermarsi sulla necessità di motivazioni più spedite ed
essenziali e meno ridondanti (sì da non diluire
eccessivamente i tempi processuali) – aveva anche ventilato la strada
alternativa delle decisioni semplificate ed abbreviate;
-
più precisamente, si
predicava la possibilità di una ordinanza collegiale motivata
sulla falsariga dell’art.134 cpc, resa in casi di manifesta
fondatezza o infondatezza, inammissibilità, irricevibilità o
improcedibilità del ricorso, stesa in calce al
ricorso medesimo e statuente anche sulle spese;
-
era altresì previsto l’obbligo
di preavvisare le parti nel caso in cui la decisione di
addivenire a sentenza semplificata fosse presa in sede di delibazione
dell’istanza cautelare;
-
anche nel successivo disegno
di legge A.S. 1124 viene prevista la possibilità di
decisioni in forma semplificata, distinguendosi l’ipotesi della ordinanza
succintamente motivata (ricorso manifestamente irricevibile,
inammissibile, improcedibile o infondato), da quella della sentenza
(ricorso manifestamente fondato); con riguardo a quest’ultima il TAR
veniva facoltizzato (ma non obbligato) alla motivazione
attraverso un sintetico riferimento al punto di fatto o di
diritto risultato decisivo, fatto salvo l’obbligo della pronuncia
sulle spese;
-
il successivo disegno di
legge A.S. 2934 è quello che si è poi tradotto nell’art.9
della legge 205.00; la principale innovazione è stata quella dell’unica
forma di statuizione in forma semplificata ammessa, ovvero la
sentenza (o decisione);
-
l’art.19 del dl 67.97
prevedeva una sentenza con motivazione in forma abbreviata
che, secondo le prime interpretazioni, doveva essere una motivazione
completa, ancorché non indugiante in inutili florilegi
stilistici; secondo parte della dottrina tale disposizione avrebbe
previsto, nel nevralgico settore dei lavori pubblici, un
affievolimento ex lege dell’obbligo motivazionale,
mentre nella successiva decisione semplificata ex art.9 della legge
205.00 si sarebbe assistito al perseguimento della differente esigenza
di contenere la tempistica processuale, evitando l’udienza
di merito;
-
era il Collegio in sede di delibazione
della istanza cautelare a poter "fagocitare" con la
sentenza abbreviata la chiesta ordinanza cautelare in caso di
irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità, infondatezza e
fondatezza del ricorso; ciò senza una preventiva richiesta
delle parti, e senza neanche l’obbligo di preavvisarle;
-
la possibilità che la
sentenza abbreviata fagocitasse la chiesta ordinanza cautelare
e la dimidiazione di tutti i termini processuali
sollevarono dubbi di legittimità costituzionale sia in
punto di necessaria completezza dell’istruttoria sia, soprattutto,
in punto di salvaguardia del principio del contraddittorio, risultando
possibile il pregiudizio in relazione alla proponibilità, da parte
del resistente o del controinteressato, di ricorsi incidentali
e di istanze di regolamento di competenza, e da parte
dello stesso ricorrente di motivi aggiunti;
-
la Corte cost.,
con la sentenza n.427.99, giudicava legittima
la disposizione di cui all’art.19 del decreto sbloccacantieri,
purchè venisse salvaguardato – secondo il prudente
apprezzamento del giudice - il contraddittorio attraverso
l’avvertimento alle parti (alle quali andava pur
sempre concessa la possibilità di chiedere un rinvio al
fine di presentare ricorso incidentale, istanza di regolamento di
competenza o motivi aggiunti) e purchè fosse completa l’istruttoria;
del resto, la violazione dei diritti di difesa avrebbe
sempre potuto essere attivata dalle parti attraverso l’appello;
-
la decisione in forma
semplificata di cui al nuovo art.26 della legge 1034.71, come
riformato dall’art.9 della legge 205.00, si compendia in una sentenza
succintamente motivata, impugnabile nei modi e termini
consueti;
-
essa è resa in caso di manifesta
inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, infondatezza o
fondatezza del ricorso e può essere motivata sulla
scorta di un sintetico riferimento a profili di fatto di
diritto ritenuti decisivi, o a precedenti conformi;
-
può essere assunta tanto
nella camera di consiglio in cui viene delibata la istanza
cautelare, quanto a seguito dell’udienza fissata d’ufficio
successiva ad una eventualmente occorrente istruttoria,
purchè sia rispettata la completezza del contraddittorio;
-
si tratta di una disposizione
di ordine processuale, come tale immediatamente applicabile
anche ai giudizi in corso alla data della relativa
entrata in vigore;
-
può essere operato un
accostamento alla sentenza camerale prevista per i giudizi
di cassazione dall’art.375 cpc, come novellato dalla legge
89.01, per esempio per i casi di inammissibilità del ricorso
principale o di quello incidentale, ovvero di ordine di integrazione
del contraddittorio etc.;
-
anche se prevista per i soli
casi di immediata definizione in sede di delibazione della istanza
cautelare o successivamente alla istruttoria disposta alla relativa
camera di consiglio, ineludibili ragioni di economia processuale
consentono a pacifica giurisprudenza di affermare come lo strumento
della sentenza in forma semplificata sia utilizzabile anche a seguito
della trattazione del giudizio in pubblica udienza;
-
per quanto concerne la decisione
succintamente motivata in materia di silenzio – che, assieme
a quella di manifesta infondatezza della istanza di regolamento
di competenza, viene assunta da parte della dottrina come ipotesi
speciale di sentenza in forma semplificata ex art.9 legge
205.00 e 26 novellato della Legge TAR – va detto che la succinta
motivazione appare coerente con la recente
definizione del giudizio sul silenzio ad opera dell’Adunanza
Plenaria 1.02 quale giudizio avente ad oggetto il solo
accertamento dell’obbligo della p.a. di provvedere, senza
alcun riferimento alla pretesa sostanziale vantata dal privato
ricorrente;
-
le decisioni in forma
semplificata, ai sensi dell’art.9 comma 3° della legge 205.00, si
applicano anche ai giudizi pensionistici civili,
militari e di guerra innanzi alla Corte dei conti;
-
secondo la dottrina più
accreditata, il Collegio può procedere d’ufficio alla
emanazione della sentenza in forma semplificata, dovendo semplicemente
avvisare le parti; secondo taluni, poi, in caso di
dissenso delle parti stesse sul punto, dovrebbe essere loro concesso un
termine per la articolazione di difese, ed ove il Collegio
rimanga della sua opinione dovrebbe, ancorché succintamente, motivare
il dissenso;
-
l’assenza dei presupposti
per addivenire ad una decisione in forma semplificata, con particolare
riguardo a quello che prevede che la irricevibilità, inammissibilità
etc sia manifesta, da luogo secondo la più accreditata interpretazione ad
un error in iudicando (e non in procedendo), con la
conseguenza onde il CDS in sede di appello annullerà senza rinvio,
non dovendo disporre il rinvio al TAR;
-
il fatto che la sentenza in
forma semplificata possa essere emessa non già solo nella
camera di consiglio fissata per la delibazione della istanza cautelare,
ma anche in quella successiva ad un eventualmente disposto esame
istruttorio sembra far ventilare una possibile complessità
delle questioni che ne sono alla base, in piena contraddizione con il
requisito che vuole a relativo presupposto proprio la "manifesta"
irricevibilità, inammissibilità etc del ricorso;
-
altra interessante questione
è quella se – stante la intervenuta previsione di cui all’art.3
comma 4° della legge 205.00, che ha introdotto una possibile
fase cautelare, anche se di sola sospensione del provvedimento
impugnato, in sede di ricorso straordinario al PDR –
sia possibile una decisione in forma semplificata di questi; la
dottrina, stante il mancato richiamo espresso nell’art.9 della
legge, è portata ad escludere questa possibilità, pur
rappresentando come in realtà sovente la decisione giustiziale rinvii
per relationem al parere reso all’uopo dal CDS;
Giurisprudenza recente:
VI, 650 del 07.02.03, Garofoli:
il g.a., in sede di trattazione
della domanda cautelare, può decidere la causa nel merito in forma
semplificata anche nel caso in cui la p.a. o il controinteressato non
siano ancora costituiti e sia ancora pendente il relativo termine;
la necessità di garantire il contraddittorio, pur
esplicitamente prevista dalla sentenza 467.99 della Corte cost., si riduce
alla necessità per il giudice di "sentire" le parti
"costituite", palesandosi come tale cedevole rispetto a
quella di speditezza e deflazione della fase decisoria pur
presente nella ratio delle nuove disposizioni, sicchè sarà onere
delle parti, costituendosi, chiedere con gli scritti o in sede di
discussione orale un differimento della decisione in forma
semplificata, al fine di meglio esplicare il relativo diritto di difesa.
VI, 4363 del 30.08.02,
Chieppa:
è pienamente legittimo l’annullamento
meramente parziale di una determinazione riconducibile ad
una Autorità indipendente, ed il giudice può provvedere ad una interpretazione
correttiva della ridetta determinazione, stante la necessità di
rispettare il principio del "minor impatto"
giudiziale sulle attività di regolazione dalla legge affidate
alle ridette Autorità.
VI, 4362 del 30.08.02,
Chieppa:
il sindacato del g.a.
sulle determinazioni delle Autorità indipendenti, e specie
di quelle di regolazione, è meramente di legittimità, e non
già di merito; ciò non preclude peraltro al g.a. il pieno
accesso al fatto, al fine di verificarne la correttezza anche del
relativo operato tecnico (limitatamente peraltro al profilo della attendibilità
del criterio o procedimento tecnico seguito, e non già all’opinabilità
del relativo esito); peraltro, con riferimento alle sanzioni
irrogate il sindacato del g.a. deve intendersi pieno e di merito,
sicchè lo stesso potrà financo sostituire, se necessario,
la sanzione irrogata dall’Authority.
VI, 5156 del 01.10.02,
Pajno
Il sindacato del
g.a. sulle determinazioni delle Autorità indipendenti è di
legittimità e non di merito; al primo non è pertanto consentito
fornire una soluzione prognostica alternativa
rispetto a quella abbracciata dall’Autorità, come nel caso della
valutazione della sussistenza di una posizione dominante;
attraverso simile valutazione economica prognostica in ordine ai
precipitati della operazione di concentrazione si assiste
infatti ad una sostituzione della volontà del giudice a quella dell’Autorità,
facendosi luogo ad una figura di eccesso di potere giurisdizionale.
Il giudice può accedere
pienamente al fatto (anche attraverso la ctu) al
fine di verificare un eventuale eccesso di potere perpetrato
dall’Autorità (nella specie, AGCM); la sua verifica deve tuttavia
fermarsi alla logicità, congruità, ragionevolezza ed adeguatezza
del provvedimento sottoposto al suo vaglio, siccome traspare dalla
relativa motivazione, in rapporto ai fatti acclarati. In presenza di valutazioni
tecniche complesse, precipitato dell’applicazione di concetti
giuridici indeterminati, il sindacato del g.a. può essere solo di
tipo debole, inteso cioè a verificare la ragionevolezza e
coerenza ab extrinseco della determinazione, apparendo per converso
esclusa la ammissibilità di un sindacato forte, inteso ad
una sostituzione della statuizione giudiziale alla determinazione dell’Autorità.
La valutazione tecnica
complessa è il risultato dello scandaglio di elementi di
fatto, apprezzabili sotto il profilo storico e naturalistico, in
relazione ai quali soli il sindacato del g.a. è forte,
mentre quando si tratta di ritrarre da tali acclarati
elementi di fatto concetti giuridici indeterminati, quali
quello di mercato rilevante, di dominanza, di intesa restrittiva della
concorrenza, stante la prossimità della valutazione complessa al merito
amministrativo, il g.a. deve necessariamente arretrare.
V, 5157 del 02.10.02,
Allegretta
La cessazione della materia
del contendere è provvedimento giurisdizionale tipico
da ricondursi, alternativamente, all’adozione da parte della p.a. di un atto
di ritiro del provvedimento lesivo delle ragioni del ricorrente,
ovvero (nella nuova concezione del giudizio sul rapporto), comunque all’adozione
di un provvedimento che risulti satisfattivo dell’interesse
da quegli dedotto in giudizio.
IV, 5916 del 29.10.02,
Saltelli
Può essere dichiarata la improcedibilità
del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in
caso di attività provvedimentale della p.a. ovvero – al cospetto della
sempre più evidente trasfigurazione del giudizio amministrativo in giudizio
sul rapporto – in presenza di una nuova situazione di fatto o di
diritto che sia interamente satisfattiva dell’interesse
sostanziale originariamente dedotto dal ricorrente; occorre che si sia
verificata una situazione che renda certa e definitiva la inutilità
della sentenza.
V, 5312 del 08.10.02,
Deodato
Ove un concorrente escluso
da un concorso che abbia impugnato la propria esclusione in una fase
antecedente alla elaborazione ed approvazione della graduatoria
dei vincitori – e pertanto in assenza di controinteressati – e non
abbia poi provveduto a notificare il ricorso ai ridetti controinteressati
nei termini una volta adottata la ridetta graduatoria, è da escludersi
la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di
interesse, residuando un interesse alla declaratoria di
illegittimità della esclusione ed al relativo annullamento a fini
risarcitori.
VI, 6255 del 12.11.02,
Chieppa
L’effetto conformativo
prodotto da una sentenza che abbia annullato gli atti impugnati si
compendia nella imposta riedizione del potere secondo le
coordinate di legittimità additate dalla sentenza stessa; tale riedizione
del potere potrebbe lasciar residuare in capo alla p.a. ancora notevoli
margini di discrezionalità, circostanza questa idonea a
circoscrivere il potere del g.a. di dichiarare, subito dopo l’annullamento,
il diritto del ricorrente titolare dell’interesse pretensivo al risarcimento
del danno.
VI, 5450 del 10.10.02,
Garofoli.
L’art.21 comma 1° della legge
1034.71, come novellato dalla legge 205.00, prevede una ipotesi di ordinanza
istruttoria che decide sul ricorso avverso il diniego di
accesso agli atti attivato ai sensi dell’art.25 della legge
241.90 in sede infraprocessuale; perché possa ammettersi il
ridetto accesso occorre non solo la sussistenza delle condizioni in
genere legittimanti il diritto di accesso, ma anche la pertinenza
dei documenti all’oggetto del processo principale (come dimostra
il predicato di "istruttoria" che il
legislatore ha testualmente voluto attribuire all’ordinanza de qua).
Tanto nel caso in cui il g.a.,
pur valutando la pertinenza della documentazione richiesta all’oggetto
del processo in corso, abbia tuttavia ritenuto insussistente l’interesse
all’accesso di cui agli articoli 22 e ss della legge 241.90;
quanto nel caso in cui, all’opposto, il g.a. abbia ritenuto sussistente
il ridetto interesse all’accesso senza ad un tempo darsi cura di
valutare la pertinenza dei documenti all’oggetto del
giudizio principale, l’ordinanza, ancorché definita istruttoria, assume
una spiccata valenza decisoria, apparendo pertanto appellabile
al CDS (nel secondo caso l’appello salvaguarda, peraltro, il terzo
controinteressato alla riservatezza rispetto all’accesso non
pertinente).
IV, 5352 del 09.10.02,
Saltelli
A differenza della ipotesi in cui
si debba procedere alla ottemperanza di una pronuncia del g.a. ormai
in giudicato, palesandosi in tali casi sufficiente il mero
deposito del ricorso presso la Segreteria del giudice dell’esecuzione
adito, quando invece si chieda l’esecuzione di un pronuncia di
primo grado esecutiva occorre salvaguardare il contraddittorio,
sicchè occorre notificare il ricorso tanto alla p.a. quanto
ai controinteressati.
V, 5318 del 08.10.02,
Cerreto
Ove la pretesa del privato sia
infondata, il g.a. adito avverso il silenzio ha il potere
non solo di dichiarare, sotto il profilo formale, l’obbligo della
p.a. di provvedere, ma anche di scandagliare il rapporto
sostanziale sottostante e di respingere la stessa pretesa del privato, difettando
lo stesso interesse di questi ad una decisione che imponga alla
p.a. di provvedere sì, ma in senso sfavorevole per le relative ragioni.
Proprio perché la imposizione alla p.a. di provvedere ha un esito
negativo per il privato che appare scontato, non si può in simili
casi fare questioni di divisione dei poteri e di presunta
invasione del potere giurisdizionale in quello della p.a.
IV, 6426 del 23.11.02, Borioni,
va disattesa la censura con la
quale l’appellante contesta, nel caso di specie, la scelta operata
dal T.A.R. in prime cure di decidere il ricorso ai sensi dell’art.26,
comma 3° della legge 6 dicembre 1971. n.1034, come modificato dall’art.
9 della legge 21 luglio 2000, n.205, sul presupposto onde la controversia non
si sarebbe prestata ad essere decisa con una "motivazione
succinta". Secondo il Consiglio, al contrario, la scelta del
T.A.R. di avvalersi della semplificazione formale prevista dalla norma
menzionata ha carattere ampiamente discrezionale; peraltro,
ove pure la "motivazione succinta" fosse carente dei relativi
presupposti di emissione, l’ipotesi non rientrerebbe fra i
casi di annullamento con rinvio al giudice di primo grado
previsti dell’art.35 della legge n.1034/1971, con la conseguenza per
cui, in sede di appello, non sussiste l’interesse a
muovere la conforme contestazione.
VI, 6657 del 05.12.02,
Montedoro
si occupa delle fattispecie di contrasto
di una normazione interna secondaria con il diritto comunitario
vivente con particolare riferimento al caso in cui l’atto di normazione
secondaria sia citato nelle premesse dell’atto impugnato, costituendone
pertanto il presupposto. In tale ipotesi, rammenta il Consiglio come sia
stato ritenuto in dottrina, con opinione minoritaria, che la norma
secondaria sia affetta da nullità o "macroillegittimità"
o da "radicale inidoneità ad innovare l’ordinamento"
per intervento sovrappositorio ad una normativa che, per avere copertura
comunitaria, deve prevalere nell’ordinamento interno in forza del principio
di primazia e dell’effetto utile.
Al di là della complessa
questione relativa alla configurabilità di un tale vizio radicale di
illegittimità comunitaria - che non ha ancora trovato convincente
sistemazione dottrinale ed accoglimento in giurisprudenza (nonostante una
recente pronuncia della Corte giustizia Comunità europee, 29.4.1999,
n.224/97 abbia affermato la rilevabilità d’ufficio di tale contrasto,
statuendo che "un divieto emanato anteriormente all'adesione di
uno Stato membro all'Unione europea, non attraverso una norma generale ed
astratta, bensì attraverso un provvedimento amministrativo individuale e
concreto divenuto definitivo, che sia in contrasto con la libera
prestazione dei servizi, va disapplicato in occasione della valutazione
della legittimità di un'ammenda irrogata per l'inosservanza di tale
divieto dopo la data dell'adesione) – rammenta il Collegio come tale
tecnica di tutela debba, allo stato della evoluzione giurisprudenziale
maturata in materia, conciliarsi con il principio della domanda,
oltrechè con quello di necessaria corrispondenza fra chiesto e
pronunciato.
Movendo da tale prospettiva,
secondo il Consiglio, può ritenersi rispettato il ridetto principio della
domanda ove sia stata chiesta ab imis ed in generale la
disapplicazione della normativa interna per contrasto con il
diritto comunitario sin dal ricorso introduttivo interposto avverso l’atto
applicativo e, a seguito della presentazione di un’eccezione
impropria, ossia dello spiegarsi delle difese della parte
resistente, si sia poi focalizzata l’attenzione sulla normazione
secondaria di per sé non direttamente lesiva delle ragioni del
ricorrente, ma richiamata dal resistente o dal controinteressato per
giustificare la deroga al diritto comunitario con riferimento al singolo
caso di specie.
In tal caso se, in replica all’eccezione
avversa, eccezione formulata evidenziando un profilo delle norme tecniche
secondarie non immediatamente evincibile dal loro tenore, si chieda
la loro disapplicazione, non potrebbe ritenersi
violato il principio della domanda o introdotto un motivo nuovo.
VI, 115 del 14.01.03, Santoro,
il precetto che impone la comunicazione
dell’avviso d’udienza al procuratore costituito in giudizio è
stabilito nell’interesse delle parti ed a tutela del diritto di
difesa, che si attua anche con la partecipazione del
difensore all’udienza di discussione; onde, il mancato invio di
tale avviso al difensore, nel domicilio da questi dichiarato, configura un
difetto di procedura di cui all’art. 35, comma primo,
della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, che travolge tutti i successivi atti
processuali, ivi compresa la sentenza del giudice di primo
grado, collegati con il medesimo avviso. Ne consegue la necessità di
disporre, previo rinvio, la rinnovazione degli atti processuali.
V, 88 del 14.01.03, Deodato,
si preoccupa di chiarire i limiti
ed il contenuto dell’indagine riservata al Giudice Amministrativo
investito di una pretesa risarcitoria fondata, come accadeva
nel caso di specie, sull’affermata violazione di un interesse
pretensivo. A parere del Collegio, se invero risulta astrattamente
corretta, ai fini della delibazione della domanda risarcitoria, la
prospettazione, contenuta nell’atto defensionale di parte, della
necessaria valutazione ope iudicis della concreta spettanza del
bene della vita (nella specie l’attività edilizia) connesso all’interesse
pretensivo assunto come leso dall’azione amministrativa giudicata
illegittima (cfr. Cass., SS. UU., n.500/99), l’ammissibilità e la
praticabilità di siffatta verifica, ai fini del riconoscimento dell’illecito
aquiliano, vanno dipoi concretamente parametrate con riferimento alla natura,
vincolata o meno (e, quindi, surrogabile o meno), della ridetta azione
amministrativa asseritamente illegittima.
Ove infatti la valutazione
sottesa alla determinazione amministrativa assunta come lesiva risulti vincolata,
può giudicarsi ammissibile e anzi doverosa, ai fini risarcitori che
interessano, la valutazione della concreta idoneità del
provvedimento ad impedire il conseguimento del bene della vita, e della
connessa utilità economica, effettivamente spettante all’interessato;
laddove, viceversa, l’apprezzamento riservato all’Amministrazione
risulti caratterizzato da valutazioni discrezionali, deve
reputarsi preclusa al Giudice la delibazione della spettanza del bene
della vita correlato all’interesse pretensivo leso, verificandosi
altrimenti un’inammissibile sostituzione dell’organo giudiziario
a quello amministrativo, per legge unicamente competente a
compiere quella valutazione.
Ne consegue – secondo questa
pronuncia prevedibilmente invisa a molti - che in queste ultime ipotesi
(attività amministrativa discrezionale) il giudice si dovrà riferire a
(non meglio specificati) diversi parametri a fini di
verifica della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito
e, in ultima analisi, allo scopo di addivenire alla concreta
determinazione d’un pregiudizio risarcibile.
IV, 736 dell’11.02.03, Russo,
muove dal presupposto per cui, ai
sensi degli artt.28 R.D. n.1054/1924 ed 8 L. TAR, il giudice
amministrativo ha il potere di pronunciarsi, in via incidentale (incidenter
tantum) e senza valore extraprocessuale su questioni
pregiudiziali attinenti a diritti (con esclusione dell’incidente
di falso e delle questioni sullo stato e capacità delle persone) ai
limitati fini della soluzione della vertenza ad esso demandata in via
principale (ed ancorché sulla questione sia pendente giudizio dinanzi al
giudice dei diritti).
Ciò tuttavia, soggiunge il
Consiglio, senza sconfinare nella "tutela dei diritti"
riservata all’autorità giudiziaria ordinaria, ma limitandosi a
svolgere accertamenti ed eventuali valutazioni critiche sulle situazioni
giuridiche quali appaiono dai fatti e dagli atti che l’ordinamento
appresta per dare concretezza alle situazioni stesse, e, quindi, per
quanto riguarda le proprietà immobiliari e i diritti reali
immobiliari, attenendosi alle risultanze dei contratti scritti,
dei libri e registri immobiliari e delle sentenze
che accertano o costituiscono diritti immobiliari, senza poter accertare
fatti od atti modificativi di tali situazioni giuridiche.
IV, 876 del 18.02.03, Anastasi,
Ritiene costante l’orientamento
del Consiglio in tema di giudizio di avanzamento degli ufficiali
onde esula dalla giurisdizione di legittimità del ridetto giudice ogni
considerazione che attenga al merito delle valutazioni della
Commissione di avanzamento (o di quella superiore), compendiandosi esso in
atti di esercizio di discrezionalità tecnica, come tali
assoggettati al sindacato giurisdizionale solo nei limiti in cui siano
ravvisabili elementi sintomatici della sussistenza di alcuno dei tre vizi
di legittimità formale e sostanziale (incompetenza, violazione di legge,
eccesso di potere) che della discrezionalità (anche tecnica, dunque)
costituiscono il limite.
In sostanza, afferma la Sezione
come i giudizi di avanzamento in parola siano soggetti al sindacato di
legittimità del giudice amministrativo soltanto entro limiti estremamente
ristretti, segnati dalla necessità di rispettare la sottile ma,
nondimeno, precisa linea che divide il giudizio di legittimità
dalla valutazione di merito, squisitamente discrezionale,
demandata istituzionalmente all'apprezzamento della Commissione superiore
di avanzamento. Sul piano applicativo, ciò preclude in radice al giudice
amministrativo di procedere all'esame comparativo degli ufficiali valutati
in sede di redazione degli scrutini di avanzamento, o di verificare la
specifica congruità del punteggio attribuito, in quanto la
discrezionalità tecnica della commissione è sindacabile solo in presenza
di valutazioni incoerenti o irragionevoli, tali da
comportare un vizio della funzione.
Sono allora apprezzabili, per il
Consiglio, le sole palesi aberrazioni in presenza delle
quali il vizio non può più ritenersi intrinseco alla valutazione di
merito (che in sé implica una più o meno lata opinabilità), bensì
trasmoda in eccesso di potere configurabile – appunto - in senso
relativo, allorchè emergano consistenti indizi di macroscopici
contrasti di giudizio, capaci di dimostrare - con chiaro ed
univoco significato - l'esistenza di vizi di incoerenza ed
illogicità di portata tale da non lasciare dubbi sul
travalicamento, da parte della Commissione superiore, dei limiti della sua
pur ampia discrezionalità.
V, 906 del 19.02.03, D’Agostino,
Il principio della
corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato sancito dall'art.
112 c.p.c. è applicabile anche nel processo amministrativo
e implica, tra l’altro, il divieto di emettere una statuizione che non
trovi corrispondenza nei petita avanzati dal ricorrente, pur non
precludendo, nell'ambito della situazione fattuale allegata da quest’ultimo,
una valutazione giuridica autonoma e difforme rispetto a
quella prospettata Allorché ci si trovi dinanzi non già ad una
valutazione giuridica autonoma della situazione fattuale siccome
prospettata da chi ha spiccato l’iniziativa giurisdizionale, bensì alla
individuazione – autonomamente operata dal Tar adito - di un mezzo
di impugnazione in realtà non dedotto e, come tale, sottratto
anche alla logica del contraddittorio, la pronuncia va cassata senza
rinvio, fatto salvo il caso in cui l’appellato vincitore in prime cure,
costituendosi, abbia riproposto le ulteriori censure ivi proposte e
dichiarate assorbite.
V, 1131 del 01.03.03, Farina,
L’art. 26 comma 4° della legge
1034 del 1971, quale introdotto con la l. 21 luglio 2000 n. 205, prevede
la definizione del giudizio, sia in primo grado, sia in appello con
sentenza "succintamente motivata", precisando come la
ridetta decisione possa essere assunta (comma 5) anche nella camera
di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare. La
disposizione per questa parte, soggiunge il Consiglio, ripete quanto
stabilito dall’art. 21 comma 10°, nel quale è aggiunto che vanno
"sentite sul punto le parti costituite",
circostanza che va interpretata nel senso per cui il menzionato art. 21
comma 10° integra anche l’art. 26 e che, perciò, anche in questa
ipotesi, le parti devono essere sentite (così già IV, 453 del 28 gennaio
2002).
La stessa norma non dispone
però nel senso che esse debbano prestare il loro consenso
(in termini, VI, 3956 del 15 luglio 2002), come pure da qualche parte
sostenuto La precisazione relativa alla necessaria audizione delle parti
va, più correttamente secondo la Sezione, interpretata nel senso che le
parti debbono esser rese edotte della possibilità che il
collegio può pronunciare sentenza definitiva, anziché limitarsi alla
misura cautelare richiesta. È infatti, soggiunge il Consiglio, questa la
garanzia che la legge offre alle parti costituite le quali – non
ignorando la legge - sono consapevoli della facoltà che è data
al giudice di decidere in modo "semplificato", dovendo
pertanto essere semplicemente informate nel caso si profili
concretamente questa eventualità, senza che ciò prefiguri peraltro un
necessario e preventivo accordo fra esse e l’organo giurisdizionale.
Ciò significa che alle parti –
a piena salvaguardia del principio del contraddittorio - è dato di esprimere
osservazioni che, secondo il loro parere, potrebbero impedire la
pronuncia, senza peraltro potere le stesse indefettibilmente paralizzare l’iniziativa
del giudice; l’eventuale assenza del difensore della parte
costituita non è conseguentemente suscettibile di impedire la
definizione del giudizio con sentenza succintamente motivata, proprio
perché si verte in ipotesi di – seppur peculiare - conclusione del
processo prevista dalla legge, come tale normalmente prevedibile
da ciascuna delle parti in causa; l’assenza dei difensori di queste
nella camera di consiglio appari anzi, di per sé, elemento sufficiente di
dimostrazione di disinteresse o di non individuazione di ragioni,
da portare a conoscenza dell’organo giurisdizionale, ostative all’immediata
conclusione del giudizio.
In altri termini per il Collegio,
al cospetto di una previsione legislativa che ha riguardo alle parti del
processo, sussiste un onere per ciascuna di esse - che
intenda comunque interloquire sulla possibilità della definizione celere
del giudizio e del conseguente intervento ope iudicis di una
sentenza in forma semplificata - sia di costituirsi tempestivamente,
sia di partecipare alla discussione nella sede appositamente
prevista della camera di consiglio. Non soddisfacendo quest’onere,
la parte non può dolersi dell’iniziativa del giudice e, dunque, della
perdita di facoltà processuali riservatele – quale quella afferente
alla teorica possibilità di proporre ancora ricorso incidentale
- ma alle quali essa stessa non ha dato rilevanza, avendo rinunciato o
soprasseduto ad esporre, nella sede propria, l’esigenza di esercitarle.
Né, infine, dell’audizione
delle parti sul punto dell’introito immediato in decisione deve essere
data – per il Collegio - necessaria attestazione nel verbale
redatto per gli affari trattati in camera di consiglio. Non può negarsi,
afferma ancora la Sezione, come ciò possa essere un utile elemento di
documentazione; nondimeno, quando un’identica attestazione sia invece
data direttamente nel contesto letterale della sentenza,
questa, per sua natura, esprime l’avvenuta osservanza della legge, senza
la necessità di ulteriori supporti. (nel caso specifico, il Consiglio ha
giudicato irrilevante l’ulteriore questione se l’omessa
"audizione" delle parti nel senso indicato si configuri, di per
sé ed in ogni caso, come un difetto di procedura che
determini l’annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice).
IV, 1162 del 01.03.03, Russo,
Il giudizio può essere definito
con decisione succintamente motivata, ai sensi dell’art.26
della L. 6 dicembre 1971, n.1034, così come novellato dall’art.9, comma
1, della L. 21 luglio 2000, n.205 anche quando si tratti, come accadeva
nella specie, di causa chiamata in udienza pubblica (cfr.
negli stessi termini Cons. Stato, V, 26 gennaio 2001, n.268) e non già
per il vaglio dell’istanza cautelare.
V, 6391 del 18.11.02, D’Agostino.
Per quanto concerne l’appello
civile, come noto, l’interesse ad impugnare
discende esclusivamente dalla soccombenza nel giudizio di prime cure,quando
questa abbia tolto alla parte presente in giudizio un bene della vita
accordandolo, all’opposto, alla controparte. Ove si verta in tema di processo
amministrativo e, in particolare, in materia di giudizi di
impugnazione, al contrario, l’interesse ad appellare
potrebbe configurarsi anche in capo a chi è uscito vincitore
dal giudizio di prime cure. L’interesse fatto valere con l’impugnazione
del provvedimento in prime cure, in qualche circostanza, potrebbe
infatti non essere integralmente soddisfatto dalla pur favorevole
pronuncia del Tar, ogni qualvolta, sulla scorta dell’effetto
conformativo della ridetta pronuncia, la p.a. sia tenuta ad un contegno
positivo successivo al giudizio. Si tratta di casi in cui all’appellante
deve essere reso possibile far accertare dal giudice di
appello le precise modalità di esercizio del relativo potere
amministrativo conformato; ciò in specie quando sono state
accolte solo talune censure in prime cure, mentre l’accoglimento
anche delle altre potrebbe meglio indirizzare l’azione
successiva della p.a. in senso maggiormente satisfattivo
della pretesa del ricorrente. |