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GIUSTO PROCESSO: LEGGE "PINTO"
N. 89/2001
Cosa è il processo giusto?
- Giusto processo come principio scaturente dal concetto dell’ordine
pubblico processuale.
- Tra gli altri principi: contraddittorio; diritto all’interprete;
diritto alla prova.
Il tema della durata ragionevole.
- Art. 6 Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo (CEDU):
ragionevole durata del processo – situazione problematica innanzi
alla Corte Europea per l’innumerevole quantità di giudizi promossi
da cittadini italiani – meccanismo di controllo della condotta dello
Stato nel caso di denuncia di violazioni della Convenzione stessa.
- Art. 35 CEDU: esaurimento dei rimedi interni.
- Art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
(recentissima, poiché approvata il 14 novembre 2000): ogni individuo
ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente
ed entro un termine ragionevole.
- Art. 111 Cost.: la legge assicura la ragionevole durata del
processo, di ogni processo – valore costituzionalmente garantito.
La legge Pinto.
- L. 89/2001 – Legge Pinto – Artt. 2 e ss.: il fine pratico è
quello di consentire che "i panni siano lavati in casa".
- Nella realtà pratica non si rimedia alla lentezza dei processi; si
cerca solo di far sì che chi la subisce possa ottenere una
riparazione.
- Tre criteri: complessità del caso; il comportamento delle parti e
del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità
chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.
- E’ previsto il risarcimento dei danni patrimoniali e morali –
stress da attesa.
- Le prime decisioni in materia: spunti problematici.
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