GIUSTO PROCESSO: LEGGE "PINTO" N. 89/2001

Cosa è il processo giusto?

  • Giusto processo come principio scaturente dal concetto dell’ordine pubblico processuale.
  • Tra gli altri principi: contraddittorio; diritto all’interprete; diritto alla prova.

 

Il tema della durata ragionevole.

  • Art. 6 Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo (CEDU): ragionevole durata del processo – situazione problematica innanzi alla Corte Europea per l’innumerevole quantità di giudizi promossi da cittadini italiani – meccanismo di controllo della condotta dello Stato nel caso di denuncia di violazioni della Convenzione stessa.
  • Art. 35 CEDU: esaurimento dei rimedi interni.
  • Art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (recentissima, poiché approvata il 14 novembre 2000): ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole.
  • Art. 111 Cost.: la legge assicura la ragionevole durata del processo, di ogni processo – valore costituzionalmente garantito.

 

La legge Pinto.

  • L. 89/2001 – Legge Pinto – Artt. 2 e ss.: il fine pratico è quello di consentire che "i panni siano lavati in casa".
  • Nella realtà pratica non si rimedia alla lentezza dei processi; si cerca solo di far sì che chi la subisce possa ottenere una riparazione.
  • Tre criteri: complessità del caso; il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.
  • E’ previsto il risarcimento dei danni patrimoniali e morali – stress da attesa.
  • Le prime decisioni in materia: spunti problematici.