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Scaletta dell’intervento
affidato all’Avv. Bacosi
I) AUTOTUTELA: PROFILI
GENERALI
L’autotutela come
principio trasversale dell’ordinamento, dalle origini antiche:
Diritto romano
- la manus iniectio come esecuzione
diretta sul debitore; il nexum,
- la successiva legis actio sacramenti
in rem, l’autotutela viene sostituita dal giudizio di cognizione
vero e proprio;
- Le XII Tavole e la canalizzazione
della tutela nella legge in senso sostanziale: il taglione (tavola 8)
"ni cum eo pacit, talio esto";
Diritto civile
- l’esplicito riferimento all’autotutela
nel § 229 del BGB, a differenza del sistema italiano che non dedica
esplicitamente alcuna disposizione al relativo fenomeno;
- l’autotutela come reazione ad un
fatto lesivo;
- l’autotutela vietata: la tutela del
possesso in sé;
- l’autotutela autorizzata: la
legittima difesa (2044 c.c.) e forse lo stesso stato di necessità
(2045 c.c.);
- l’eccezione di inadempimento (1460
c.c.);
- mutamento delle condizioni
patrimoniali di un contraente e sospensione della prestazione da parte
dell’altro (1461c.c.);
- eccezioni di ritenzione, in materia
di collazione (748 comma 4° c.c.), di enfiteusi (975 comma 2° c.c.);
di usufrutto (1006, 1011 c.c.), di tutela del possessore (1152 c.c.);
- la azione surrogatoria, in specie se
esercitata in via stragiudiziale, come pare possibile ex art.2900
comma 2° c.c.;
- la possibilità concessa al
proprietario di tagliare le radici degli alberi che dal fondo del
vicino si addentrino nel proprio (896 comma 2°);
- la diffida ad adempiere (1454 c.c.) e
la clausola risolutiva espressa (1456 c.c.);
- i casi di recesso per "giusta
causa", tra i quali importantissimi quelli in materia di mandato
(1723, 1725 e 1726 c.c.) e di rapporto di lavoro subordinato (2119
c.c.);
- la vendita per autorità del
creditore (1515 e 1516 c.c., 2797 c.c.);
- la liberazione coattiva del debitore
nella mora credendi (1210 e 1216 c.c.);
Diritto del lavoro
- lo sciopero, autorizzato dall’art.40
Cost.;
- le sanzioni disciplinari (2106 c.c.);
- lo ius variandi ed il potere di
trasferimento del prestatore (2103 c.c.);
- l’orientamento giurisprudenziale
della Cassazione inteso a ricondurre i poteri datoriali nell’ambito
dello schema bilaterale del contratto di lavoro subordinato, sul
presupposto per cui tutte le posizioni di supremazia, pur se previste
e riconosciute immediatamente dalla legge, sono conferite al datore
con la "mediazione del contratto di lavoro", il cui
contenuto viene integrato dalle predette norme di legge (o
amministrative, nel caso dell’impiego pubblico);
Diritto penale
- l’autotutela vietata: l’esercizio
arbitrario delle proprie ragioni ex artt.392 e 393 cp;
- l’autotutela autorizzata. L’art.52
cp sulla legittima difesa, omologo dell’art.2044 c.c.
Diritto tributario
- particolare rilievo in costanza di
una matrice autoritativa della funzione impositivo;
- L’autotutela come ius poenitendi
della p.a. nell’ambito dell’attività impositivo;
1) nozione
di autotutela amministrativa
- risoluzione unilaterale dei conflitti
attuali o potenziali (Benvenuti);
- nascita e massima rilevanza storica
nel periodo che va dal 1865 (L.A.C.) al 1889 (IV sezione del C.d.S.),
con riferimento all’art.3 della L.A.C. (2248 del 1865, all.E),
laddove devolveva alla stessa Amministrazione la cura, nell’interesse
pubblico, degli "affari non compresi" nell’art.2, ovvero
quelli non involgenti diritti soggettivi, configurando un sistema di
"autocensura" della p.a. stessa;
- fondamento nella stessa attribuzione
del potere amministrativo
- attività secondaria o sussidiaria
con scopo di verifica della legittimità od opportunità dell’azione
- complementarietà con il concetto di
esecutorietà del provvedimento amministrativo, quale capacità
concreta di portare lo stesso ad esecuzione anche contro il volere del
destinatario;
- recente sentenza della Corte
costituzionale, n.75 del 22.3.2000 (pronunciata in materia di
annullamento di provvedimenti di inquadramento del personale degli
enti locali e successiva indizione di prove concorsuali per la
copertura dei relativi posti), secondo la quale il potere di
autotutela non godrebbe di copertura costituzionale ed avrebbe – con
riferimento all’autonnullamento - natura vincolata, dovendo la p.a.,
in ossequio al principio di legalità, provvedere ad eliminare
automaticamente dal mondo del giuridicamente rilevante quanto si
palesi contra legem; critiche della dottrina (Scoca), che ha
rappresentato come in tal modo venga pretermessa tutta quella
giurisprudenza amministrativa che richiede la valutazione di un
interesse pubblico concreto ed attuale all’annullamento, con ciò
richiedendo una determinazione discrezionale (e non già vincolata
della p.a.) cui sono sottesi i diversi e parimenti importanti principi
di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.
- L’art.97 Cost. come fondamento del
potere di autotutela, secondo la dottrina;
- crisi dell’autoritatività e crisi
dell’autotutela: rinvio al diritto civile ed alle forme di
autotutela ivi previste;
2) autotutela decisoria
ed esecutiva
- distinzione riconducibile a
Benvenuti;
- autotutela decisoria: passa
attraverso una decisione amministrativa che si dirige nei confronti di
precedenti atti amministrativi;
- autotutela decisoria diretta: atti di
ritiro di precedenti provvedimenti amministrativi (annullamento,
revoca, sospensione, rimozione);
- il dubbio sugli atti di controllo
(per Benvenuti sono atti di autotutela, per Sandulli no)
- autotutela decisoria indiretta (o
contenziosa): segue ad un ricorso dell’interessato
- autotutela decisoria che incide su
precedenti rapporti piuttosto che atti amministrativi (es.,
inadempimento del concessionario di beni pubblici);
- autotutela decisoria e procedimento
di riesame: per taluni rientra nell’ampia nozione di autotutela
anche tutto quanto concerne la conservazione dell’atto
amministrativo invalido (oltrechè la relativa rimozione), vale a dire
gli istituti della conferma, della ratifica, della convalida.
- autotutela esecutiva: presuppone una
precedente decisione della p.a. e vi adegua la realtà concreta (es.
ordine di sgombero della abusiva occupazione di suolo demaniale);
- si basa sull’attività di c.d.
polizia amministrativa;
- consente alla p.a. di agire in via
immediata e diretta per l’attuazione dei propri provvedimenti;
- autotutela decisoria come potestà
generale ed autotutela esecutiva che necessiterebbe di specifica
autorizzazione di legge;
- il banco di prova dell’art.823 c.c.
e la tutela amministrativa dei beni del demanio pubblico;
- alternativa tra via amministrativa e
mezzi ordinari a difesa di proprietà e possesso;
- per giurisprudenza e parte della
dottrina (Virga, Sandulli) l’art.823 ha portata generale, e
afferisce anche alla tutela dei beni patrimoniali indisponibili;
- per altra parte della dottrina (Cerulli
Irelli) si riferisce solo ai beni demaniali;
- per taluni l’art.823 è norma di
principio non applicabile in via immediata, ma necessitante di
specifiche autorizzazioni legislative caso per caso;
- in ogni caso, le opinioni sono
sufficientemente costanti nel senso che ove la p.a. opti per la tutela
giurisdizionale ordinaria, non potrà più far uso dell’autotutela;
3) annullamento d’ufficio
e revoca: competenza, presupposti ed effetti
annullamento d’ufficio:
- ritira un atto illegittimo ab
origine;
- su iniziativa della p.a. (e non su
ricorso)
- con efficacia ex tunc
- espressione di un potere generale
(non occorre espressa previsione: Corte cost., 229.89)
- è gerarchico quando vi procede l’autorità
gerarchicamente sovraordinata; si discute se tale annullamento
gerarchico sia configurabile quando l’atto da rimuovere rientra
nella competenza esclusiva dell’autorità inferiore;
- esiste quello ministeriale, per
motivi di legittimità, sugli atti dirigenziali (art.14 comma 3°
decreto 29.93), nonostante la recessività dell’annullamento di atti
dirigenziali;
- esiste, quale estrema ratio, quello
governativo su tutti gli atti amministrativi illegittimi, a fini di
preservazione dell’ordinamento amministrativo (art.6 TULCP del
1934);
- è autoannullamento, tipica
espressione di autotutela, quando ad annullare è la stessa autorità
che adottò l’atto; l’autoannullamento è discrezionale nel caso
in cui sia la p.a. a decidere, sulla base dell’interesse pubblico,
se annullare o meno, è doveroso se l’illegittimità dell’atto è
stata dichiarata dal g.o. (che può solo disapplicare e non anche
annullare) ovvero da una autorità di controllo che non abbia il
potere contestuale di annullare l’atto;
- l’autoannullamento come tipica
espressione del generale potere di autotutela, discrezionale e non
soggetto a termini, a differenza dell’annullamento affidato all’organo
di controllo, che è doveroso e soggiace a precisi termini;
- si discute in dottrina la
possibilità di un annullamento per vizi originari di merito del
provvedimento, quando questo non era conforme al principio di buona
amministrazione (favorevole Sandulli);
- per potere annullare la p.a. deve
ancora avere il potere di provvedere, sicchè l’annullamento è
escluso per gli atti preparatori in genere (propulsivi, istruttori,
consultivi), una volta inoltrati al destinatario (es., una proposta,
un parere etc.), ed è altresì escluso per gli atti di controllo, in
quanto il controllo implica consumazione del relativo potere;
- l’autoannullamento presuppone un
interesse pubblico concreto ed attuale alla eliminazione dell’atto
(confermato dall’art.20 della legge 241.90 sul silenzio-assenso),
non essendo sufficiente la mera reintegrazione dell’ordine giuridico
violato; ove sussista un interesse pubblico alla conservazione dell’atto,
benché illegittimo, lo stesso va comparato con l’interesse pubblico
alla sua eliminazione che discende dalla relativa illegittimità
(giurisprudenza);
- tale interesse pubblico è
considerato tuttavia in re ipsa (e non va pertanto autonomamente
valutato) ogniqualvolta l’atto annullato importi erogazione di somme
di denaro protratta nel tempo (IV, 236.91; 764.92);
- è configurabile un annullamento solo
parziale del provvedimento, secondo la dottrina con possibilità di
riforma, con effetti ex nunc, della parte demolita;
Revoca:
- ritira un atto viziato nel merito,
come la p.a. ha riscontrato a seguito di nuova valutazione della
fattispecie;
- opera ex nunc, e non ex tunc; per
qualche autore tuttavia anche la revoca opererebbe ex tunc, con
riferimento alla inopportunità originaria dell’atto ritirato;
- fondamento nella esigenza di
adeguamento dell’azione amministrativa all’interesse pubblico, ove
questo trasfiguri nel tempo;
- è espressione del medesimo potere
esercitato con l’adozione dell’atto revocato, che è potere
generale;
- non esiste un potere generale di
revoca degli atti amministrativi da parte del Governo analogo al
generale potere di annullamento, in quanto la revoca presuppone una
nuova valutazione degli interessi, di competenza dell’autorità che
adottò il provvedimento revocando;
- non esiste un potere ministeriale di
revoca degli atti dirigenziali (è invece residuato quello di
annullamento), quale era previsto dal dpr 748.72 sulla dirigenza;
- è autorevoca nel caso tipico in cui
a revocare sia la stessa Autorità che adottò il provvedimento;
- è revoca gerarchica quando a
revocare sia l’Autorità gerarchicamente superiore a quella che
adottò il provvedimento, ma occorre che tale autorità abbia la
medesima competenza di quella, dovendo compiere una nuova e diversa
valutazione del medesimo interesse pubblico;
- interviene quando la p.a. –
avvedutasi della sopravvenuta mancata rispondenza dell’atto all’interesse
pubblico – decide discrezionalmente di eliminarlo dal mondo dell’effettualità
giuridica, in quanto ormai inopportuno;
- occorre, come per l’annullamento,
un interesse pubblico concreto ed attuale alla eliminazione del
provvedimento, se del caso da bilanciare con l’interesse al relativo
mantenimento, ancorché inopportuno (adesso, da valutare anche in
relazione alla possibile risarcibilità del danno);
- per essere revocabile, un atto deve
essere discrezionale, sicchè non è revocabile un atto vincolato;
- per essere revocabile, un atto deve
essere ancora efficace, sicchè non è revocabile un atto i cui
effetti si siano esauriti per scadenza del termine finale, per
raggiungimento dello scopo o altrimenti;
- non sono revocabili gli atti
costitutivi di status, ovvero di diritti quesiti;
- secondo la dottrina più recente il
potere di revoca dovrebbe fondarsi su una espressa e tassativa
previsione di legge; la circostanza sarebbe dimostrata da innumerevoli
ipotesi tipiche di revoca di recente introdotte, ma bisogna fare i
conti con le improprietà terminologiche del legislatore che spesso
chiama revoche quelle che sono decadenze, rimozioni, ovvero sanzioni.
- il fondamento del potere di revoca
per altri risiederebbe nella legge 241.90, laddove questo ha
codificato il principio generale di efficacia dell’azione
amministrativa; in questa ottica, anche il principio del recesso dagli
accordi (intesi come contratti di diritto pubblico) sarebbe
espressione del medesimo principio di efficacia
Altri atti di ritiro:
- abrogazione: figura discussa, che
taluni (Virga) riconducono alla valutazione di nuove circostanze di
fatto che giustificherebbero il ritiro dell’atto (mentre la revoca
si fonderebbe su una nuova e diversa valutazione delle medesime
circostanze originarie); altri (Sandulli) hanno invece ritenuto un
doppione della revoca, avendo anch’essa efficacia ex nunc,
fondandosi su valutazioni di opportunità in rapporto all’interesse
pubblico e stante a difficoltà, nella pratica, di distinguere tra
fondamento in circostanze originarie e rivisitazione su circostanze
sopravvenute;
- decadenza: provvedimento di ritiro di
precedenti atti ampliativi (es. tipico, concessione) o, secondo la
migliore e più moderna dottrina, di interruzione di un rapporto: esso
si fonda, alternativamente, sull’inadempimento ad obblighi od oneri
da parte del privato; sul mancato esercizio di facoltà derivategli
dall’atto ampliativo; sul fatto che siano venuti meno in capo al
destinatario dell’atto ampliativo i requisiti di idoneità previsti
dalla legge;
- mero ritiro; non richiede l’apprezzamento
di alcun interesse pubblico concreto ed attuale, in quanto incide su
atti non ancora efficaci, ovvero da sempre inefficaci perché nulli.
4) retroattività e
tutela dell’affidamento
- il primo problema che pone la
retroattività dell’annullamento è l’efficacia di tale
demolizione sugli atti successivi a quello annullato, potendosi
trattare di efficacia caducante, ovvero meramente invalidante: in
questa ultima eventualità gli atti consequenziali sono non già
nulli, ma illegittimi e come tali annullabili dalla p.a., che dovrebbe
attivare la c.d. autotutela doverosa, oggi ormai a rischio
risarcitorio;
- efficacia retroattiva dell’annullamento;
resta comunque impossibile pregiudicare posizioni giuridiche di terzi
in buona fede; taluni degli effetti prodotti dall’atto viziato
potrebbero non essere più eliminabili (factum infectum fieri nequit),
sicchè potrà aversi risarcimento del danno;
- fatto salvo l’affidamento del
privato in buona fede, resta sempre, per quello in mala fede, la
caducazione degli effetti prodotti da un atto ab origine viziato e per
questo ritirato;
- in relazione al fatto che la revoca
opera ex nunc, si evince che non sono ripetibili i diritti quesiti
(vale a dire definitivamente acquisiti) sulla base dell’atto
revocato, ovvero quei diritti che sono già stati attribuiti ed
esercitati; è lo stesso principio che regola le ipotesi di eventuale
legge retroattiva (perché interpretativa);
- è proprio la esigenza di certezza
del diritto e di tutela dell’affidamento del privato che, secondo
parte della dottrina, spiega la stessa operatività ex nunc e non ex
tunc della revoca, la quale si fonda su una diversa valutazione di
opportunità del provvedimento in rapporto all’interesse pubblico;
- gli atti di mero ritiro, coinvolgendo
atti inefficaci, non ledono aspettative di alcuno;
- per la giurisprudenza, se tra l’atto
da annullarsi e l’atto di annullamento d’ufficio è trascorso un
breve lasso di tempo, non può essersi formato alcuna affidamento;
tale circostanza impinge anche sulla specificità, concretezza ed
attualità dell’interesse, da ritenersi in questi casi scontata (VI,
1325.91);
- sempre per la giurisprudenza, nessun
affidamento può essersi formato se l’atto da annullarsi non ha
ancora superato la fase integrativa dell’efficacia (CGARS, 43.92);
5) autotutela e contrasto
del provvedimento con norme comunitarie
- il principio di effettività del
diritto comunitario ed i conseguenti obblighi di tutti gli organi di
ciascuno stato membro, compresa la p.a.;
- l’atto è difforme alla legge, che
è invece coerente col diritto comunitario: è predicabile la nullità
dell’atto, con conseguente non necessità del ritiro se non per
ragioni di certezza giuridica;
- l’atto è coerente con la legge che
lo prevede, ma quest’ultima è in contrasto col diritto comunitario:
obbligo di ritiro; possibili conseguenze risarcitorie;
- in quest’ultima ipotesi, si discute
se l’interesse pubblico eventualmente sotteso al mantenimento in
vita dell’atto possa spiegare effetti: lo si escludeda una parte e
si ribadisce la necessità di ritirarlo in via di autotutela; da altra
parte si rappresenta come anche nel sistema comunitario il decorso di
un apprezzabile lasso di tempo dall’adozione del provvedimento da
annullarsi può avere radicato affidamenti che impongano di non
annullare;
- quando l’atto si fonda su norma
interna contrastante con il diritto comunitario (e come tale da
disapplicarsi), secondo parte della dottrina occorre vedere se la
norma interna fonda in toto il potere sulla base del quale l’atto fu
adottato (l’atto è radicalmente nullo), ovvero ne fonda solo un
segmento della fattispecie di potestà (l’atto è solo annullabile):
si tratta di circostanza importante in quanto per l’impugnativa dell’atto
nullo non è previsto, a differenza che per l’atto
annullabile-illegittimo, alcun termine di decadenza;
- quando l’atto si fonda su norma
attributiva del potere poi dichiarata incostituzionale, per la
dottrina dominante, si verte in ipotesi di atto annullabile, anche in
sede di autotutela;
- l’atto è coerente alla legge, che
è conforme al diritto comunitario; sopravviene una nuova normativa
comunitaria di frizione: necessità dell’autotutela di ritiro;
possibili conseguenze risarcitorie;
- in caso di contrasto con la normativa
comunitaria, con o senza la intermediazione di una legge, deve
ritenersi pienamente operativo l’annullamento governativo per
ragioni di legittimità generale.
6) autotutela e figure
affini
- l’autotutela come mezzo di
attuazione della concreta esecutorietà del provvedimento, nel senso
menzionato (concreta possibilità per il provvedimento di essere
portato coattivamente ad esecuzione,
manu
militari);
- differenza con l’esecutività del
provvedimento: esso ha visto verificarsi tutti i requisiti di
efficacia previsti nell’atto stesso (termine, condizione) o nella
legge (controllo), sicchè esso è astrattamente idoneo ad essere
eseguito;
- differenza con l’autoritarietà, da
intendersi quale possibilità che ha il provvedimento di produrre in
via unilaterale modificazioni nella sfera giuridica del destinatario,
in genere a prescindere da una esecuzione materiale;
- l’annullamento d’ufficio si
differenzia dall’annullamento su ricorso intervenendo su iniziativa
non già di parte ma della p.a. medesima;
- esso si differenzia altresì dal
diniego di visto, in quanto opera su atti perfetti ed efficaci, ed
interviene in via discrezionale, e non già doverosa;
- la ripetizione di emolumenti non
dovuti: misura ora ricondotta alla pubblicistica autotutela, con
connessa procedimentalizzazione ed applicazione in particolare della
comunicazione di avvio del procedimento; ora ricondotta invece alla
privatistica ripetizione di indebito ex art.2033, peraltro doverosa;
- viene tuttavia valorizzata la buona
fede, in quanto la percezione in buona fede delle somme impone alla
p.a., per giurisprudenza costante, se non un soprassedere dal recupero
delle stesse (che resta doveroso), quantomeno un recupero che tenga
conto delle relative ragioni di affidamento, attraverso una
rateizzazione ed un prelievo dallo stipendio;
- tra la figure affini all’autotutela,
se non rientranti a pieno titolo nella stessa, si pone la estensione
del giudicato favorevole a soggetti che non abbiano preso parte al
giudizio privato vittorioso;
- in questi casi, la giurisprudenza
sostiene abbastanza fermamente che tale estensione è discrezionale
per l’Amministrazione che, attuandola, corregge, pur non essendovi
tenuta, un proprio errore, commesso nei confronti di soggetti non
avvinti dal giudicato, sulla scorta di quanto deciso dal giudice nella
causa contro gli effettivi ricorrenti;
- secondo tuttavia Tar Milano, III,
992.97, in realtà il g.a. con la sua sentenza accerta un diritto
soggettivo e con esso quello degli altri appartenenti alla categoria,
ancorché non partecipanti al giudizio, sicchè la p.a. dovrebbe
considerarsi tenuta, più che ad una attività discrezionale, di
autotutela, ad una attività obbligatoria-adempitiva, trovandosi
dinanzi autentici diritti soggettivi;
- tra le fattispecie che qualcuno ha
accostato al fenomeno dell’autotutela viene annoverato anche il
potere di ordinanza che talune p.a. detengono per i casi di peculiare
urgenza e necessità in materie quali igiene, sanità, pubblica
incolumità etc.;
- in realtà, più che di autotutela,
si tratta di fattispecie in cui la "necessità" consente l’esercizio
di poteri pubblicistici a presidio di taluni interessi pubblici
"sensibili", talvolta anche in deroga a disposizioni di
legge, onde l’affinità appare più pertinente rispetto alla materia
delle fonti;
II ) AUTOTUTELA E
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.
1) autotutela e motivazione
- occorre una congrua motivazione da
esternarsi anche in presenza dell’esercizio discrezionale del potere
di revoca per sopravvenuta inopportunità del provvedimento
(giurisprudenza);
- per la giurisprudenza, la motivazione
deve dare conto anche dell’interesse pubblico concreto ed attuale
alla rimozione del provvedimento;
- non occorre la motivazione sul
pubblico interesse quando questo sia di immediata evidenza e, quasi,
in re ipsa nella concreta fattispecie.
- Non occorre la motivazione sull’interesse
pubblico concreto ed attuale quando si disponga in via di autotutela
il recupero di pubblico denaro illegittimamente attribuito, o anche
solo malgestito dal percipiente (giurisprudenza).
- L’assenza di posizioni giuridiche
consolidate consente di non dilungarsi in una diffusa motivazione sull’interesse
pubblico concreto ed attuale
- Al contrario, ove sussistano
situazioni giuridiche consolidatesi sulla base di precedenti atti
adottati , occorre adeguata motivazione sulla esistenza dell’interesse
pubblico concreto ed attuale, diverso dal mero interesse al ripristino
della legalità violata.
- La motivazione non occorre quando si
tratti di rimuovere in sede di autotutela la costituzione di un
rapporto di pubblico impiego illegittimamente costituito, in quanto
dalla mancata rimozione può derivare esborso non dovuto di denaro
pubblico e tale circostanza è sufficiente sia a configurare l’interesse
pubblico alla rimozione, sia la pretermissione dell’eventuale
affidamento del privato.
- Per giurisprudenza recente (C.d.S.,
VI, 1277 del 6.3.01), non occorre motivazione nel caso di annullamento
d’ufficio di un provvedimento adottato per mero errore materiale,
anche ove tale annullamento intervenga a distanza di tempo, con
particolare riferimento all’interesse pubblico, da assumersi in re
ipsa.
2) autotutela e partecipazione:
art.7 legge 241/90
- l’assenza di contraddittorio come
originario elemento di differenza tra autotutela ed autodichia;
- attualmente l’autotutela si
distingue dall’autodichia per la generale inziativa d’ufficio
piuttosto che ad istanza di parte e per la non terzietà della
posizione rivestita dalla p.a.;
- il caso della rimozione in via di
autotutela di un atto ampliativo della sfera del soggetto privato:
occorre la comunicazione di avvio;
- il diverso caso in cui il
provvedimento di autotutela sia inteso a rimuovere un provvedimento
che compulsa la sfera giuridica del privato: molto spesso è
sollecitato dal privato stesso, nel quale ultimo caso, specie al
cospetto della recente sostanzializzazione dell’istituto, la
comunicazione di avvio non occorre.
- Il preventivo avviso non serve al
cospetto di esigenze di celerità richiamate nel provvedimento di
autotutela, ovvero quando il destinatario sia stato comunque messo in
condizioni di partecipare al procedimento. (giurisprudenza).
- Va fatta comunicazione al secondo
classificato di una gara per l’aggiudicazione di un appalto nel caso
in cui la p.a., dopo aver annullato in sede di autotutela il
provvedimento di aggiudicazione, si determini nel senso di revocare
gli atti di gara.
3) autotutela ed
accordi: l’accordo di
programma
- serve ad evitare i "tempi
morti" che connotano la realizzazione di opere o la
predisposizione dei programmi di intervento che coinvolgano molteplici
livelli di governo;
- è un accordo tra amministrazioni
previsto dall’art.34 del Tuel e dall’art.27 della legge 142.90;
- la figura degli accordi tra
amministrazioni (c.d. accordi organizzativi) è prevista ormai, in via
generale, anche nell’art.15 della legge 241.90, del quale l’art.34
Tuel rappresenta una fattispecie specifica dedicata a programmi ed
opere coinvolgenti più livelli territoriali di governo;
- l’art.15 della legge 241.90,
applicabile anche agli accordi di programma dato il rapporto di genus
a species, richiama alcuni commi dell’art.11 (il 2 sulla forma, il 3
sui controlli ed il 5 sulla giurisdizione), ma non il 4 sulla
possibilità di recesso unilaterale per sopravvenuti motivi di
pubblico interesse,
- l’autotutela rileva nel caso in cui
una delle p.a. che hanno partecipato all’accordo sia inadempiente;
- se la fattispecie viene vista dal
versante pubblicistico, l’inadempimento può concretarsi nell’adozione
di un atto che non avrebbe dovuto essere adottato; in questo caso,
oltre alla eventuale impugnativa al Tar, rileva la sollecitazione dell’autotutela
ed eventualmente l’intervento di rimozione in via surrogatoria di
altro ente, ove previsto ai sensi del comma 2° dell’art.34 (semprechè
l’autorità che ha adottato l’atto non abbia competenza
esclusiva);
- se la fattispecie viene vista dal
versante privatistico, oltre alla eventuale responsabilità per
inadempimento da qualcuno ventilata, si prospetta al possibilità per
le amministrazione adempienti di sollevare eccezione di inadempimento;
4) potere di
recesso ex art.11 legge 241.90
- in primo luogo occorre ricordare che
il comma 3° dell’art.11 prevede, per i soli accordi sostitutivi, i
medesimi controlli previsti per i correlativi provvedimenti
sostituiti, e per taluno il controllo rientra nell’ambito dell’autotutela;
- il comma 4° riguarda sia gli accordi
integrativi di provvedimenti che sostitutivi, e configura un tipo di
autotutela di stampo privatistico, congegnata sulla possibilità di
recedere sulla base di quei medesimi motivi di pubblico interesse che
giustificano, in una visione unilaterale, la revoca;
- si tratta di una attività legittima
e lecita (che richiama altre figure di recesso proprie del diritto
privato, con particolare riguardo ai casi in cui si configuri un
potere: tipico il caso del recesso ad nutum dell’imprenditore di cui
all’art.2118), come dimostra il fatto che è previsto per il privato
un "indennizzo", e non già un risarcimento;
- nello stesso tempo, la previsione di
un indennizzo valorizza il possibile affidamento e al potenziale buona
fede del soggetto privato;
- si tratta di una previsione che era
già contenuta nell’originario progetto Nigro; che il CdS nel
proprio parere ha recepito in una con l’indennizzo, e che parte
della dottrina (Cerulli Irelli) riconduce alla figura dell’autotutela
"legata";
- "legata" in primo luogo
nella struttura della fattispecie, in quanto occorrono sopravvenuti
motivi di interesse pubblico;
- secondo la dottrina si tratta di una
medias res tra il regime dell’autotutela decisoria, in cui la p.a.
può autonomamente decidere di annullare taluni suoi provvedimenti
ritenuti illegittimi, ed il regime del contratto che ha "forza di
legge" tra le parti (1372), essendo il recesso una ipotesi
eccezionale (art.1373 ed altri casi tipici, come l’art.1723 in
materia di mandato); in quest’ottica, poiché tanto l’accordo
integrativo quanto quello sostitutivo annoverano la concreta
partecipazione del privato all’assetto degli interessi per come
alfine definito, occorrerebbe lasciare alla p.a. la possibilità di
recedere, e tuttavia entro determinati limiti;
- si tratta in sostanza di una revoca
che, stante la presenza di un accordo, viene più tecnicamente
definita recesso, e che opera ex nunc esclusivamente per sopravvenuti
motivi di pubblico interesse;
- per l’indennizzo, che implica un
ulteriore profilo di "legame" di questo particolare tipo di
autotutela, va detto che il legislatore, per la dottrina, si sarebbe
ispirato allo schema del recesso nell’appalto di lavori pubblici di
cui all’art.345 della legge 2248 del 1865 all.F.;
- parte della giurisprudenza ritiene
che, piuttosto che il recesso, sia possibile in via di autotutela un
annullamento della volontà pubblica espressa nell’accordo
attraverso una rimozione in sede di autotutela, seguendo una
impostazione tipicamente pubblicistica.
5) autotutela e conferenza
di servizi
- conferenza istruttoria (acquisizione
di fatti ed interessi, ma determinazione riconducibile alla p.a.
procedente) e conferenza decisoria (decisione pluristrutturata);
- meno problemi crea la conferenza
istruttoria, in quanto l’avere acquisito un nulla osta, un parere o
comunque un altro atto di assenso in sede di conferenza di servizi da
parte di altra p.a. non impedirà a quella che ha adottato il
provvedimento (c.d. p.a. procedente) di annullarlo o revocarlo in
presenza dei relativi presupposti;
- per quanto invece concerne la
conferenza decisoria, gli eventuali conflitti verranno per lo più
risolti in via preventiva, stante il regime relativo all’eventuale
dissenso delle p.a. partecipanti previsto dall’art.14-quater della
legge 241.90 (aggiunto dall’art.17 della legge 127.97): la p.a. che
non condivida si mostrerà dissenziente rispetto alla p.a. procedente
che tuttavia, raggiunta la maggioranza (comma 2°), assumerà comunque
la determinazione, eventualmente impugnabile innanzi al g.a. dalla
p.a. dissenziente;
- il problema si pone nel caso in cui
il motivato dissenso sia stato espresso da p.a. preposta alla tutela
di interessi c.d. "sensibili" come quello ambientale,
paesaggistico-territoriale, ovvero quello storico artistico, ovvero a
tutela della salute e, a secondo il progetto di modifica della legge
241.90 (art.8), quello afferente alla incolumità pubblica: in queste
ipotesi la determinazione dovrebbe essere presa, a seconda dei casi,
dal Presidente del Consiglio dei Ministri (se del caso con la presenza
del Presidente della Regione interessata) o, nella eventualità
locale, dall’organo esecutivo di pertinenza (Giunta Provinciale,
Giunta Comunale);
- ove invece venga presa dall’autorità
procedente nonostante quel motivato dissenso, dovrebbero configurarsi
dei poteri surrogatori di valenza di autotutela da parte delle
predette Autorità;
- altra questione concerne il caso in
cui il consenso vi sia stato le la p.a. procedente abbia adottato la
determinazione concordata, e poi abbia provveduto a rimuoverla in via
di autotutela; in questa eventualità la partecipazione alla
conferenza di servizi senz’altro conferisce alle p.a. che vi hanno
preso parte e che sono state consenzienti la legittimazione ad
impugnare il provvedimento di rimozione innanzi al g.a.;
- certamente la rimozione in via d’autotutela
dell’atto adottato a seguito della conferenza di servizi non può
essere imputato alla competenza della conferenza stessa che, a detta
della giurisprudenza, non può essere assunta come nuova figura
soggettiva di diritto amministrativo, non configurando un nuovo organo
od ente;
6) autotutela ed atti di
consenso (artt.19 e 20 della legge 241.90)
- la denuncia di inizio di attività ex
art.19 (sono escluse quelle in materia edilizia, di recente ampliate
dal t.u. n.380.01); è prevista una sorta di autotutela "sul
rapporto" da parte della p.a. che, entro 60 giorni da quando ha
ricevuto la denuncia, deve verificare d’ufficio la sussistenza dei
presupposti e requisiti ventilati dal privato e previsti dalla legge
per l’esercizio dell’attività pertinente, notificando nella
eventualità negativa provvedimento motivato di divieto di
prosecuzione dell’attività in parola e di rimozione dei relativi
effetti;
- particolarmente delicato in questi
casi il fatto che l’autotutela sia sollecitata dal soggetto
controinteressato; ove la p.a. non si muova, si discute se debba
applicarsi il processo sul silenzio ex art.2 della legge 205.00;
- in caso di silenzio assenso formatosi
ex art.20 della legge 241.90, la p.a. può sempre annullare l’atto
di assenso illegittimamente formatosi in via di autotutela, ma il
legislatore richiede espressamente quello che la giurisprudenza da
sempre richiede per potersi legittimamente procedere all’annullamento
d’ufficio, ovvero la sussistenza di ragioni di pubblico interesse,
non essendo bastevole la mera illegittimità del silenzio assenso da
annullarsi.
- Per giurisprudenza il provvedimento
negativo esplicito che segua al silenzio assenso non può considerarsi
atto inesistente per avvenuto esercizio del potere, ma riedizione del
medesimo potere in via di autotutela.
7) le modifiche previste
alla legge sul procedimento e le relative reazioni sul principio di
autotutela.
Il disegno di legge
n.1281 presentato nella XIV Legislatura dal Governo: Modifiche ed
integrazioni alla legge n.241.90.
a) L’invalidità
ancorata esclusivamente a violazioni sostanziali
- seguendo un principio previsto dall’art.230
del Trattato, e che consente l’impugnativa di atti comunitari
innanzi alla Corte di Giustizia, tra gli altri, esclusivamente per
presunta violazione di forme "sostanziali" di tali atti, il
disegno di legge intende impedire i ricorsi giurisdizionali soltanto
formali;
- le violazioni di carattere formale e
procedimentale non danno dunque luogo ad invalidità-annullabilità
del provvedimento, ove il contenuto di questo non avrebbe potuto
essere diverso da quello adottato (13.sexies);
- in particolare, con riferimento agli
atti vincolati (es., la ex concessione edilizia, oggi permesso di
costruire), l’eventuale violazione formale può non incidere sul
contenuto sostanziale del provvedimento finale, che rimarrebbe
identico pur a seguito della emenda della ridetta violazione formale;
- ne consegue, quantomeno in linea di
principio, come anche l’autotutela cambi volto, nel senso per cui
sarà illegittima l’eventuale rimozione di provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica del privato - ad iniziativa della stessa p.a,
che li adottò - ove essi si appalesino inficiati soltanto nella
forma;
- del pari, il privato non potrà
invocare l’autotutela della p.a. con riferimento a provvedimenti che
impingano sulla relativa sfera giuridica, tutte le volte che tali
provvedimenti presentino vizi di mera forma, e non già di sostanza;
b) La nuova disciplina
dell’autotutela
- con l’art.4 viene inserito nella
legge 241.90 il Capo III.bis, "Efficacia ed invalidità del
provvedimento amministrativo"; si tratta degli articoli da 13.bis
a 13.septies;
- viene pienamente valorizzato il
principio di legalità; viene negata l’esistenza di poteri
impliciti, dovendo essere il potere sempre previsto dalla legge;
- in primo luogo è la esecutorietà
del provvedimento, e con essa l’autotutela esecutiva, ad essere
ricondotta al principio di legalità: risolto il dubbio sull’art.823
comma 2° c.c., che abbisogna di una specifica esplicitazione
legislativa caso per caso per essere esercitato;
- il provvedimento impone obblighi di
facere ai destinatari: esso puà essere eseguito coattivamente nei
soli modi e termini previsti dalla legge (13.bis);
- se l’obbligo di facere è
fungibile, è possibile l’esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato
(13.bis);
- sarà la giurisprudenza a dire come
tali principi garantistici possano essere compatibili con la tutela,
spesso urgente,di determinati valori come l’ambiente, il territorio
etc., che abbisognano di una reazione in via amministrativa immediata;
- Viene previsto esplicitamente il
potere di sospensione in via amministrativa dell’efficacia o dell’esecuzione
(se già avviata) del provvedimento; la presenza di specifici
interessi pubblici consentirà di ridurre il termine di sospensione,
ovvero di prorogarlo o differirlo per una sola volta (13.ter).
- Previsto l’indennizzo per il
privato che sia stato pregiudicato dalla revoca di un provvedimento
per lui vantaggioso; controversie su determinazione o corresponsione
dell’indennizzo affidate alla giurisdizione esclusiva del g.a.
(13.quater);
- In caso di difetto assoluto di
attribuzione (carenza di potere), ovvero di violazione o elusione del
giudicato, l’atto è nullo (e non più annullabile); in caso di
violazione o elusione del giudicato la relativa nullità è conosciuta
dal g.a. in sede di giurisdizione esclusiva e di merito; la legge,
come ha già ventilato il Consiglio di Stato sin dal 1992, può
prevedere altre ipotesi di nullità; si applica la disciplina del
codice civile, in quanto compatibile (13.quinquies). E’ ammissibile
una autotutela con valore meramente dichiarativo, e non già
costitutivo, a fini di certezza del diritto ?
- L’art.13.septies recepisce la
giurisprudenza sull’annullamento d’ufficio e sulla convalida,
assumendoli come istituti generali del diritto amministrativo;
- Il provvedimento di annullamento d’ufficio
è di competenza della p.a. che ha adottato l’atto o di altro organo
esplicitamente indicato dalla legge;
- Occorrono le ragioni di interesse
pubblico all’annullamento, che deve avvenire entro un termine
ragionevole, evidentemente a garanzia degli affidamenti dei soggetti
privati;
- Il provvedimento annullabile, oltre
ad essere annullato, può poi essere convalidato: occorre ancora una
volta la sussistenza tanto del pubblico interesse quanto del termine
ragionevole, ed occorre il rispetto dei limiti previsti dalla legge
249.68;
Autotutela e processo:
- prima del processo: può evitarlo o
favorirlo, a seconda che sia pro o contro il soggetto privato;
- durante il processo: può far cessare
la materia del contendere o far luogo ad un altro processo ad
iniziativa del soggetto controinteressato;
- dopo il processo: può costituire
esecuzione di una pronuncia ovvero violazione di un giudicato;
- chi ha visto l’autotutela come
alternativa alla giurisdizione statale ha ritenuto l’arbitrato
manifestazione di autotutela (Betti), teoria criticata sotto il
profilo della terzietà degli arbitri, che non può essere ricondotta
al generale principio del farsi giustizia da sé;
La solo apparente crisi
dell’autotutela: la contrattualizzazione del diritto amministrativo.
- la decisione 4239.01
della V Sezione del C.d.S.
Dall’interesse
legittimo in diritto privato al diritto soggettivo nel diritto
amministrativo, dal potere autoritativo alla violazione delle regole della
correttezza e della buona fede, invocate nei rapporti che involgono i c.d.
"poteri privati".
- la decisione delle Sezioni Unite
5688.79 sugli interessi legittimi nei concorsi e sulla tutela
demolitoria nel diritto privato;
- la successiva giurisprudenza sul
diritto soggettivo contrapposto all’obbligo di osservare il
principio di correttezza e buona fede;
- la recente decisione della Sezione I
della Cassazione n.3664.01 sul sussidio al fallito (art.47 l.fall.).
la conseguente
contrattualizzazione dell’autotutela; ne è prova l’art.11 della legge
241.90. Resta tuttavia il fatto che l’autotutela privata è reazione ad
un fatto lesivo, quella amministrativa è per lo più contemperamento tra
interesse pubblico e sopravvenienze.
il banco di prova del
pubblico impiego privatizzato:
- normativa: l’art.2 del t.u. 165.01
al comma 2° àncora il rapporto di lavoro alle dipendenze delle p.a.
alla disciplina del rapporto di lavoro privato; l’art.3 esclude
alcune categorie di pubblici dipendenti; l’art.5 dapprima prevede le
"determinazioni organizzative" della p.a. datoriale al fine
di armonizzare la relativa azione al pubblico interessi di volta in
volta perseguito (comma 1°), poi, nell’ambito tracciato dalla legge
e da tali determinazioni organizzative, , chiarisce che le
determinazioni di organizzazione concreta degli uffici e le misure di
gestione dei rapporti di lavoro vengono assunte dai soggetti pubblici
competenti con le "capacità" ed i "poteri" del
privato datore di lavoro; la giurisdizione resta del g.a., ai sensi
dell’art.63, solo in materia di concorsi e di categorie escluse
dalla contrattualizzazione;
- il possibile "ritorno" del
diritto privato anche nei rapporti non contrattualizzati e tuttora
affidati al g.a.;
- il seguito concerne invece i rapporti
sicuramente contrattualizzati ed affidati ormai al g.o.:
- Pretura Bari, 2.11.98: avanzata da un
dipendente prossimo al collocamento a riposo una istanza di
prolungamento del rapporto di lavoro ex art.16 decreto legislativo
503.92, la p.a. accoglie tale istanza, ma poi annulla tale atto
ampliativo in via di autotutela; il giudice non nega la sussistenza di
un potere di autotutela della p.a. pur a seguito della privatizzazione
del pubblico impiego, ma ritiene nel caso di specie lo stesso atto
illegittimo – sulla scorta della giurisprudenza amministrativa –
per difetto di un interesse pubblico concreto ed attuale ad un ritiro
del provvedimento;
- La dottrina sottolinea l’equivoco
di fondo in cui sarebbe incorso il giudice pugliese: la
contrattualizzazione del lavoro pubblico avrebbe sottratto
qualsivoglia margine di operatività all’autotutela amministrativa;
- Pretura Bari, 16 dicembre 1998; la
stessa fattispecie viene vista dal medesimo estensore come atto di
gestione del rapporto di lavoro privatizzato, implicante un vero e
proprio diritto soggettivo del dipendente alla prosecuzione del
rapporto, pur non pronunciandosi, in questo caso, sull’autotutela;
- Tar Toscana, I, 93 del 3 marzo 1999:
l’intervenuta contrattualizzazione del pubblico impiego non ha eliso
il potere di autotutela spettante alla p.a. nel caso in cui la stessa,
nell’interesse pubblico, annulli un provvedimento di assunzione di
un dipendente che si è finto invalido: l’atto di autotutela va
comunque motivato;
- Trib.Genova, ord.19 agosto 1999; una
insegnante chiede di essere trasferita; il trasferimento viene
disposto, ma successivamente la p.a. si accorge di avere errato
perché la sede non è libera, e revoca il trasferimento; il giudice
del lavoro adito ex art.700 esclude, a seguito della
contrattualizzazione del pubblico impiego, margini di rilevanza di un
potere pubblicistico della p.a. tale da autorizzare l’autotutela,
qualifica la revoca in realtà come secondo provvedimento di
trasferimento privatistico ex art.2103 c.c. (poteri privati dell’imprenditore)
e ne sindaca in quest’ottica la legittimità, sotto il profilo delle
ragioni tecnico-organizzative che dovrebbero giustificarlo (viene
aggiunto incidentalmente che l’art.2103 non si applica al pubblico
impiego privatizzato solo in relazione alle mansioni superiori);
- Trib. Genova, 26. maggio 2000, si
pone sulla stessa esatta linea del precedente del 19 agosto 1999;
- Il fatto di escludere l’autotutela
porta a sottovalutare l’aspetto pubblicistico procedimentale a
favore di quello privatistico negoziale o sanzionatorio, e ciò può
comportare una inapplicabilità di quei principi in materia di
procedimento amministrativo (prima tra tutti la comunicazione di avvio
ex art.7) che pacificamente sono ritenuti operativi anche in materia
di autotutela;
- Infine, gli incarichi dirigenziali:
la querelle sulla competenza giurisdizionale in materia di
conferimento, modifica e revoca degli incarichi dirigenziali, se
appartenga al g.o., come sembrerebbe più logico stante la
privatizzazione del rapporto di lavoro anche dirigenziale, o al g.a.,
inevitabilmente porta con sé l’altra in ordine al tipo di
autotutela applicabile, se quella pubblicistica o quella privatistica,
fermo restando come anche nell’ordinamento privato l’intuitus
personae che contraddistingue il rapporto dirigenziale lascia maggiore
spazio al potere unilaterale datoriale.
- Il problema dell’applicabilità
della legge 241.90 al rapporto di lavoro privatizzato con le p.a.;
tenuto conto del fatto che gli atti gestionali datoriali vengono
assunti con le capacità ed i poteri dell’imprenditore privato, la
maggioranza delle opinioni è nel senso della non applicabilità della
legge 241.90 (e della stessa autotutela intesa in senso
pubblicistico), tenuto anche conto del fatto che l’imprenditore
pubblico può comunque giovarsi dell’autotutela "privata"
in materia tanto di sanzioni quanto di licenziamento e ius variandi;
in particolare con riguardo alla motivazione dell’atto di autotutela,
va detto che con riguardo al licenziamento l’obbligo di motivazione
è comunque previsto anche nella legislazione privata, e che il
riferimento contenuto nell’art.3 della legge 241.90 ad "ogni
provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti il
personale" va letto in chiave storica, tenendo conto che nel 1990
di privatizzazione si parlava ancora in senso meramente formale,
atteggiandosi in via sostanzialmente unilaterale i rapporti tra p.a.
ed impiegato.
GIURISPRUDENZA
24 agosto 1999, 1119, VI
la sospensione cautelare
del provvedimento quale atto di autotutela, da disporsi per soli motivi di
legittimità in relazione al periculum discendente dal protrarsi degli
effetti dell’atto illegittimo. Si tratta di un provvedimento cautelare
prodromico all’annullamento.
19 settembre 1999, 4880,
VI
possibilità per la p.a.
di annullare in via di autotutela un proprio precedente diniego e
riadattarne un altro sulla scorta di più approfondita istruttoria e con
corredo di più dettagliata motivazione.
1 ottobre 1999, 1227, V
L’autorità adottante
il provvedimento ha il potere discrezionale, pur in pendenza di processo,
di intervenire in via di autotutela sulla scorta di preminenti ragioni di
interesse pubblico e di eliminare in radice l’oggetto della contesa
(art.23 comma 7° legge 1034.71).
4 ottobre 1999, 1517, IV
In presenza di
situazioni consolidate, occorre l’interesse pubblico concreto ed
attuale, debitamente evidenziato in motivazione, per la legittimità del
provvedimento di autotutela.
15 novembre 1999, 1812,
VI
differenza tra revoca,
modifica o rettifica del provvedimento da un lato ed annullamento dello
stesso dall’altro; analogia dell’annullamento d’ufficio con l’annullamento
su ricorso giurisdizionale o giustiziale, salva la discrezionalità che
non si riscontra in questi ultimi due.
14 gennaio 2000 244, VI,
annullata l’aggiudicazione,
rientra nella potestà discrezionale della p.a. decidere se avvalersi o
meno degli atti di gara, potendo decidere di rimuovere anch’essi in sede
di autotutela; a tale potere non possono che contrapporsi, anche in capo
al secondo classificato, posizioni di interesse legittimo. Tuttavia al
secondo classificato occorre la comunicazione di avvio del procedimento.
26 gennaio 2000, 330, V
possibilità di
caducazione del bando di concorso in via di autotutela.
3 febbraio 2000 n.599, V
Atto di mero ritiro,
incidente su provvedimento ancora non efficace, e non necessità per la
p.a. di valutare né l’affidamento dei privati né la sussistenza di un
interesse pubblico concreto ed attuale.
3 febbraio 2000 n.661, V
illegittima esclusione
di un concorrente da una gara: la p.a. può limitarsi ad annullare in sede
di autotutela non già l’intera gara, ma la sola aggiudicazione,
lasciando ferma la fase di presentazione delle offerte (la più recente
giurisprudenza tuttavia, ove il criterio di aggiudicazione non sia
automatico, esclude che possa essere violato il principio della
contestuale valutazione delle offerte, anche a salvaguardia della c.d. par
condicio).
9 marzo 2000, 1218, IV
possibilità di
annullare un bando o una lettera di invito ad una gara per la p.a. nel
caso di riscontrata illegittimità o irragionevolezza di tali atti i
funzione dell’obiettivo di garantire il massimo numero di partecipanti
alla competizione.
23 marzo 2000, 1558, IV
fondamento
costituzionale dell’autotutela nell’art.97 Cost.
27 marzo 2000, 1765, V
il privato beneficiario
di una sovvenzione pubblica, se vanta una posizione di diritto soggettivo
a fronte della concreta erogazione del beneficio, nonché a fronte del
preteso inadempimento lagnato dalla p.a. e posto a fondamento di un
provvedimento variamente nominato (decadenza, risoluzione, revoca),
certamente vanta invece una posizione di interesse legittimo nei confronti
del provvedimento con il quale è stata disposta la revoca della
sovvenzione in parola.
6 aprile 2000, 1975,IV
spettanza al Sindaco del
potere di autotutela in sede comunale ai sensi dell’art.823 c.c. nei
confronti di beni di interesse storico ed artistico, nonché il generale
potere di autotutela previsto dall’art.378 della legge 2248 del 1865
all.F.
20 aprile 2000 n.2428, V
valenza generale del
principio di autotutela di cui all’art.823 comma 2° c.c., rispetto a
singole disposizioni di legge che prevedono particolari procedimenti a
tutela di beni demaniali.
20 aprile 2000 n.2443 VI
Annullamento del
provvedimento di inquadramento del pubblico dipendente ed obbligo di
comunicazione di avvio del procedimento.
26 giugno 2000, 3619, V
Impossibilità di
adottare un provvedimento di autotutela nei confronti di un atto di
controllo, avendo già consumato il relativo potere.
22. novembre 2000,
921/2000, II
il fondamento del potere
di annullamento governativo ravvisato nella esigenza di permanente
legalità dell’azione della p.a.: esso, come tale, salvaguarda dalla
violazione delle sole norme finalizzate ad assicurare in modo chiaro e
tassativo il buon andamento e la imparzialità della p.a.
9 febbraio 2001, 581, V
nel caso in cui l’atto
di autotutela incida su un provvedimento che implichi un perdurante
esborso di denaro, l’interesse pubblico alla relativa rimozione è da
ritenersi in re ipsa, con conseguente non necessità di dettagliata
motivazione.
10 aprile 2001, 2259, VI
l’annullamento
governativo, previsto dall’art.2 comma 3° lett.p della legge 400.88 si
esplica anche nei confronti di atti delle Università degli studi, in
quanto la relativa autonomia deve svolgersi nell’ambito delle leggi
dello Stato.
30 luglio 2001, 4146, V
quando il provvedimento
da annullarsi d’ufficio abbia conseguenze permanenti e perduranti e
comporti l’esborso di denaro pubblico, l’interesse pubblico all’annullamento
deve ritenersi in re ipsa, e non occorre diffusa motivazione.
20 settembre 2001, 4973,
V
è ammissibile l’annullamento
d’ufficio parziale, vale a dire coinvolgente solo alcuni degli atti del
procedimento, senza infrangere quelli anteriori (fattispecie in tema di
annullamento di taluni atti di gara).
22 novembre 2001, 610,
CGRSA
l’annullamento d’ufficio
presuppone una motivazione sull’autonomo interesse pubblico che lo
giustifica, e della operata comparazione con quello privato che dalla
rimozione esca sacrificato.
5 dicembre 2001, 649,
CGRSA
ogniqualvolta il decorso
di un notevole lasso di tempo abbia fatto scolorire la illegittimità di
un provvedimento che, per contro, abbia creato affidamenti in ordine alla
relativa legittimità in capo a soggetti privati, occorre una specifica
motivazione che dia conto del perché le posizioni giuridiche
consolidatesi in capo ai predetti soggetti privati siano contrarie all’interesse
pubblico. |