Perché associarsi

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(dal nostro Statuto)

Art. 5 – Soci
1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro, donne e uomini di incensurabile condotta civile e morale, che accettano gli articoli dello Statuto e dei regolamenti interni, che condividono gli scopi dell'Associazione e si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il relativo raggiungimento. Non possono essere soci coloro i quali abbiamo tenuto comportamenti contrari alla legge, allo statuto, alla probità, alla rettitudine, o comunque in contrasto con gli interessi e gli scopi dell'Associazione.
2. Possono essere soci soltanto persone fisiche; tutti gli altri soggetti di diritto, persone giuridiche o no, pubblici o privati, possono instaurare con l’Associazione relazioni di amicizia e siglare protocolli di intesa.
3. L'Associazione è costituita da soci studenti, soci non professionisti e soci giuristi professionisti. Si può appartenere ad una sola tra le categorie elencate nel presente comma. I c.d. “soci ad honorem” non fanno parte dell’Associazione e vengono insigniti di tale qualifica dal Consiglio direttivo in considerazione di particolari meriti acquisiti in campo umano, artistico, tecnico e professionale.
4. Sono soci studenti coloro che - non avendo ancora raggiunto il trentesimo anno di età - stiano completando le scuole secondarie di secondo grado ovvero stiano compiendo un percorso di studi finalizzato al conseguimento della prima laurea o comunque un corso di studi professionale parificato.
5. Sono soci non professionisti coloro che non rientrano in alcuna specifica categoria.
6. Sono soci giuristi professionisti coloro che, laureati in giurisprudenza, svolgano dal almeno due anni un’attività lavorativa in ambito giuridico e dunque, esemplificativamente, avvocati, notai, dirigenti e funzionari della Pubblica Amministrazione.
7. Per divenire soci gli aspiranti, avvalendosi dei modelli messi a disposizione sul sito istituzionale dell’Associazione, presentano domanda autocertificando l’assenza di carichi penali pendenti; il Consiglio Direttivo decide sull'accettazione della domanda nella prima riunione utile, anteriormente alla quale decide il Presidente dell’Associazione in via provvisoria e salva ratifica. La decisione viene comunicata all'aspirante socio per e-mail o con altro mezzo idoneo.
8. Il Tesoriere cura l’aggiornamento dell’apposito Registro soci in formato digitale.
9. La quota associativa non è rivalutabile, non è restituibile né trasmissibile e viene aggiornata dal Consiglio Direttivo con cadenza periodica e resa pubblica su apposita sezione del sito internet istituzionale. Il Consiglio Direttivo può prevedere determinati casi che giustificano una riduzione della quota associativa ovvero concedere singole riduzioni a fronte di specifiche esigente individuali..

Art. 6 – Diritti e doveri dei Soci
1. Tutti i Soci hanno diritto di:
- prendere visione, previo appuntamento, dei documenti che riguardano l’Associazione;
- partecipare, con le modalità e i limiti previsti dal presente Statuto e dai relativi regolamenti, alle assemblee indette dall'Associazione;
- esprimere la loro candidatura alle cariche sociali, avendone i requisiti previsti dal presente Statuto;
-partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione;
- usufruire dei servizi dell'Associazione nei termini e nei modi stabiliti con apposito regolamento.
2. Tutti i soci hanno l'obbligo di:
a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni dell'Associazione;
b) versare nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo la quota associativa;
c) osservare reciprocamente e rispettare tra di loro l'obbligo di lealtà, probità e rettitudine.
3. Lo status di Magistrato della Repubblica non consente l’assunzione di cariche all’interno dell’Associazione e, nel caso sia acquisito successivamente rispetto all’assunzione di una carica, ne comporta l’immediata ed automatica decadenza.

Art. 7 – Recesso, esclusione e perdita della qualità di socio
1. Lo status di socio non è trasferibile e si perde:
a) per dimissioni, da presentarsi al Consiglio Direttivo per iscritto;
b) per mancato pagamento della quota associativa annuale;
c) per radiazione deliberata dall’Assemblea, allorché il socio abbia commesso, anche prima di divenire socio e ciò sia stato scoperto successivamente all’ammissione, azioni o tenga comportamenti contrari alla legge, allo statuto, alla probità, alla rettitudine, o comunque in contrasto con gli interessi e gli scopi dell'Associazione;
d) per decesso.
2. La quota associativa annuale si riferisce, sempre e in ogni caso, all’anno solare in corso al momento del versamento. Dall’anno solare successivo rispetto a quello di ammissione all’Associazione, per mantenere ininterrottamente la qualifica di socio è necessario versare la quota annuale entro il 31 gennaio di ogni anno; in caso di mancato rinnovo nel predetto termine, si perde lo status di socio ai sensi della precedente lettera b), ma il successivo versamento della quota associativa fa riacquisire lo status di socio senza che sia necessario ripresentare una nuova domanda al Consiglio Direttivo purché avvenga entro due anni dalla precedente scadenza.

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